Manutenzione, per l'anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

Capo I Industria, artigianato, energia e politiche del lavoro
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n

38 del 12 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

  1. Dopo il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), e' inserito il seguente:

    3-bis. La Chambre ha sede in Aosta o in un comune del circondario e competenza sull'intero territorio regionale; essa puo' costituire uffici periferici, mediante deliberazione del Consiglio di cui all'Art. 6.

    .

  2. Dopo il comma 6 dell'Art. 16 della legge regionale n. 7/2002, e' aggiunto il seguente:

    6-bis. Per il personale dell'Amministrazione regionale inquadrato nei ruoli della Chambre in applicazione del presente articolo, l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese conseguito presso l'Amministrazione regionale conserva validita' presso la Chambre, in relazione alla fascia funzionale cui lo stesso si riferisce

    .

    Art. 2. Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione.

    Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2

  3. La lettera d) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), e' sostituita dalla seguente:

    d) intaglio decorativo

    .

  4. Al comma 4 dell'Art. 7 della legge regionale n. 2/2003, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali produttori non possono in ogni caso superare il 30 per cento degli espositori ammessi nel settore tradizionale».

  5. Dopo il comma 7 dell'Art. 8 della legge regionale n. 2/2003, e' inserito il seguente:

    7-bis. L'iscrizione e' sospesa d'ufficio per un periodo di sei mesi, con provvedimento del dirigente della struttura competente, nel caso di produttori iscritti al Registro nei confronti dei quali sia contestata in forma scritta, per piu' di una volta in due anni, la presentazione di produzioni non ammissibili nell'ambito delle manifestazioni di cui all'Art. 7, comma 1.

    .

  6. Al comma 9 dell'Art. 8 della legge regionale n. 2/2003, le parole: «con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza bimestrale».

    Art. 3. Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

  7. L'Art. 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e' sostituito dal seguente:

    Art. 5. (Programma annuale). - 1. In esecuzione del Piano triennale, la giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'Art. 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attivita' di orientamento e di sviluppo dei servizi per l'impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

    .

  8. Al comma 2 dell'Art. 35 della legge regionale n. 7/2003, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di acquisto di locali, la Regione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, puo' contribuire al finanziamento dell'iniziativa, mediante la concessione di contributi ai comuni interessati, con le modalita' e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, fino al 100 per cento della relativa spesa; non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti locali.».

    Art. 4. Disposizioni in materia di interventi promozionali per l'uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio

    2006, n. 3

  9. Al comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'installazione di impianti dimostrativi destinati alla climatizzazione degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria».

    Capo II Lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, ambiente e governo
    del territorio

    Art. 5. Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37

  10. Dopo il comma primo dell'Art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), e' aggiunto il seguente:

    1-bis. Rientra inoltre nella fase di conferimento, come definita al comma primo, numero 1), la consegna da parte dei produttori dei rifiuti urbani e assimilati, anche in forma differenziata, presso i centri comunali di conferimento o isole ecologiche, opportunamente attrezzati. Tali centri o isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non rientrano nelle operazioni di smaltimento e di recupero, come specificate negli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni, e non sono assoggettati al regime autorizzativo di cui agli articoli 27, 28 e 33 del medesimo decreto

    .

    Art. 6. Definizione di procedimenti pendenti, preordinati all'erogazione dei contributi di cui alla legge...

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