Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti).

Capo I Ambito di applicazione
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del

7 giugno 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, comma 4, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'Art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e successive modificazioni, ed in particolare l'Art. 16 ai sensi del quale la giunta regionale disciplina con apposito regolamento:

  1. le modalita' di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'Art. 4, comma 4;

  2. le forme e le modalita' di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'Art. 11, comma 3;

  3. le modalita' organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'Art. 14;

    Vista la preliminare decisione n. 15 del 20 marzo 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, e delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

    Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare Sanita nella seduta del 20 aprile 2006:

    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 390 del 29 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);

    Emana il seguente Regolamento:

    Art. 1.

    Oggetto del regolamento

    1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'Art. 16, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e specificamente:

  4. le modalita' di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'Art. 4, comma 4 della legge regionale n. 32/2003;

  5. le forme e le modalita' di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'Art. 11, comma 3, della legge regionale n. 32/2003;

  6. le modalita' organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 32/2003.

    Capo II Disposizioni organizzative e procedurali
    Sezione I
    Norme sull'organizzazione e sul funzionamento della commissione

    Art. 2.

    Disposizioni sull'organizzazione interna

    1. La commissione, nominata ai sensi dell'Art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, si riunisce una volta al mese, nella sede individuata dal presidente con l'atto di convocazione.

    2. Nello svolgimento della propria attivita', la commissione e' coadiuvata da un dipendente regionale, in qualita' di segretario, individuato dal dirigente del settore competente della direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarieta', designato presidente della commissione ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32, mediante apposita disposizione, tra il personale in servizio presso lo stesso settore.

      Art. 3.

      Convocazione della commissione

    3. Il presidente provvede alla convocazione della commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta ai sensi dell'Art. 2, comma 1.

    4. Il presidente indica, nell'atto di convocazione, l'ordine del giorno della seduta, e definisce i compiti istruttori spettanti a ciascun membro della commissione.

    5. I membri componenti la commissione che non possano partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al presidente tale impossibilita', specificando altresi' le motivazioni dell'impedimento.

    6. L'assenza non giustificata a piu' di due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza dalla nomina.

      Art. 4. Modalita' di svolgimento del procedimento finalizzato all'espressione dei pareri

    7. La commissione esprime il parere previsto dall'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/2003, ed adempie altresi' agli ulteriori compiti ad essa attribuiti dal medesimo Art. 4.

    8. Ai fini di cui al comma 1, la commissione, secondo quanto disposto dall'Art. 4, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 32/2003, qualora ne ravvisi l'opportunita' si puo' avvalere:

  7. ...

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