Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti).
7 giugno 2006)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'Art. 121 della Costituzione, comma 4, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l'Art. 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e successive modificazioni, ed in particolare l'Art. 16 ai sensi del quale la giunta regionale disciplina con apposito regolamento:
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le modalita' di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'Art. 4, comma 4;
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le forme e le modalita' di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'Art. 11, comma 3;
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le modalita' organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'Art. 14;
Vista la preliminare decisione n. 15 del 20 marzo 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, e delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare Sanita nella seduta del 20 aprile 2006:
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 390 del 29 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);
Emana il seguente Regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
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Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'Art. 16, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e specificamente:
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le modalita' di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'Art. 4, comma 4 della legge regionale n. 32/2003;
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le forme e le modalita' di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'Art. 11, comma 3, della legge regionale n. 32/2003;
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le modalita' organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 32/2003.
Capo II Disposizioni organizzative e procedurali
Sezione I
Norme sull'organizzazione e sul funzionamento della commissioneArt. 2.
Disposizioni sull'organizzazione interna
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La commissione, nominata ai sensi dell'Art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, si riunisce una volta al mese, nella sede individuata dal presidente con l'atto di convocazione.
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Nello svolgimento della propria attivita', la commissione e' coadiuvata da un dipendente regionale, in qualita' di segretario, individuato dal dirigente del settore competente della direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarieta', designato presidente della commissione ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32, mediante apposita disposizione, tra il personale in servizio presso lo stesso settore.
Art. 3.
Convocazione della commissione
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Il presidente provvede alla convocazione della commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta ai sensi dell'Art. 2, comma 1.
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Il presidente indica, nell'atto di convocazione, l'ordine del giorno della seduta, e definisce i compiti istruttori spettanti a ciascun membro della commissione.
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I membri componenti la commissione che non possano partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al presidente tale impossibilita', specificando altresi' le motivazioni dell'impedimento.
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L'assenza non giustificata a piu' di due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza dalla nomina.
Art. 4. Modalita' di svolgimento del procedimento finalizzato all'espressione dei pareri
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La commissione esprime il parere previsto dall'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/2003, ed adempie altresi' agli ulteriori compiti ad essa attribuiti dal medesimo Art. 4.
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Ai fini di cui al comma 1, la commissione, secondo quanto disposto dall'Art. 4, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 32/2003, qualora ne ravvisi l'opportunita' si puo' avvalere:
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