Istituzione della Consulta statutaria.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 9 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
I s t i t u z i o n e
-
La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello statuto, istituisce la consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
-
La consulta statutaria ha sede presso il consiglio regionale.
Art. 2.
Composizione
-
La consulta statutaria, di seguito denominata consulta, e' composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
-
Ciascun componente della consulta e' eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
-
Ai componenti della consulta si applicano le norme in materia di eleggibilita' e le cause di incompatibilita' previste per i Consiglieri regionali.
-
I componenti della consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
-
In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.
Art. 3.
F u n z i o n i
-
Il Presidente della giunta regionale, il Presidente del consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su:
-
la conformita' allo statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
-
la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.
-
-
La consulta esprime parere obbligatorio sull'ammissibilita' delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'Art. 10 dello Statuto.
Art. 4.
Funzionamento della consulta
-
La consulta si riunisce su convocazione del presidente.
-
La consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
-
Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o piu' dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
-
Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla consulta.
-
Il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.
Art. 5.
Modalita' ed...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA