Istituzione della Consulta statutaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 9 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

I s t i t u z i o n e

  1. La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello statuto, istituisce la consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.

  2. La consulta statutaria ha sede presso il consiglio regionale.

    Art. 2.

    Composizione

  3. La consulta statutaria, di seguito denominata consulta, e' composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.

  4. Ciascun componente della consulta e' eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.

  5. Ai componenti della consulta si applicano le norme in materia di eleggibilita' e le cause di incompatibilita' previste per i Consiglieri regionali.

  6. I componenti della consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.

  7. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.

    Art. 3.

    F u n z i o n i

  8. Il Presidente della giunta regionale, il Presidente del consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su:

    1. la conformita' allo statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;

    2. la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.

  9. La consulta esprime parere obbligatorio sull'ammissibilita' delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'Art. 10 dello Statuto.

    Art. 4.

    Funzionamento della consulta

  10. La consulta si riunisce su convocazione del presidente.

  11. La consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

  12. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o piu' dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

  13. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla consulta.

  14. Il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.

    Art. 5.

    Modalita' ed...

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