Sentenza nº 1351 da Lazio, Latina, 26 Ottobre 2006

Data di Resoluzione26 Ottobre 2006
EmittenteLazio - Latina

REPUBBLICA ITALIANA Nr. 1351/2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. 789/04
Sezione staccata di Reg.Ric.
LATINA

nelle persone di:

Franco BIANCHI Presidente

Santino SCUDELLER Componente

Giuseppe ROTONDO Componente Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. 789/04 proposto da Paniccia Miranda, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario e Alessandro Sala, con i quali Ë elettivamente domiciliata in Latina, via A. Doria, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

-Direzione Centrale INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., n.c.;

-Ministero del Lavoro e delle Politiche, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'annullamento

della circolare della Direzione Centrale INPS n. 23 del 6 febbraio 2004, riguardante i criteri applicativi della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui all'art. 71, L. 23/12/2000, n. 388 e successivo decreto n. 57/2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;

Per le parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue:

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21 giugno 2004 e depositato il successivo 9 luglio, la signora Miranda Paniccia, premesso:

-di avere presentato all'INPS di Frosinone, a seguito della morte del proprio coniuge dott. Giulio Certo, avvenuta l' 11 novembre 1998, regolare domanda di pensione ai superstiti;

-di avere chiesto, ai sensi dell'art. 71 della legge n. 388/200, il cumulo dei contributi versati dal coniuge in diverse gestioni con successiva istanza del 28 settembre 2001, in relazione alla quale l'Istituto adottava una risposta interlocutoria, non essendo state ancora stabilite le modalit‡ di attuazione del citato art. 71;

-di aver diffidato i Ministeri competenti ad emanare i provvedimenti d'attuazione;

-di avere reiterato la richiesta di liquidazione della pensione ai superstiti in data 28/5/2003;

-di avere nuovamente diffidato, in data 5/9/2003, la Direzione centrale dell'INPS;

-di avere ottenuto, infine, la reiezione della propria domanda con nota del 20/4/2004 con la seguente motivazione: "Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi disciplinato dall'art. 71, della legge 23/12/2000, n. 388 trova applicazione solo relativamente ai decessi intervenuti a partire dal 1 gennaio 2001";

si duole, e per questo la impugna, della circolare INPS n. 23 del...

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