Ordinanza emessa il 5 aprile 2006 dal tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di Angelini Carlo Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilita' per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il giudice, letti gli atti del procedimento penale pendente a carico di Angelici Carlo, all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna, osserva quanto segue.

La Corte di cassazione, con "ordinanza" emessa il 9 novembre 2005 (erroneamente datata 9 ottobre 2005), nel valutare il ricorso proposto con racc. del 25 settembre 2004 da Angelini Carlo avverso la sentenza del Giudice di pace di Teramo (emessa il 7 giugno 2004, depositata il 18 giugno 2004 e notificata il 14 luglio 2004 all'imputato contumace, con la quale il predetto e' stato condannato alla pena pecuniaria di Euro 600,00 di multa ed al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile Lanciaprima Giuseppe, per il reato di cui agli articoli 81, 110, 594 c.p. per fatti avvenuti in Teramo il 14 febbraio 2002), lo ha convertito in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso, sul presupposto che, pur venendo in rilievo una condanna a pena pecuniaria, il disposto dell'art. 37, d.lgs. n. 274/2000 (che consente l'appello da parte dell'imputato unicamente se viene impugnato anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - evenienza mancante nel caso in esame) e' superato dall'art. 574, comma 4 c.p.p. (per cui l'impugnazione si estende comunque alla pronuncia alla condanna al risarcimento dei danni se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato).

Invero, nel contesto dell'atto di gravame proposto dall'Angelini e' formulata unicamente la richiesta di "cassazione dell'impugnata sentenza", eccependosi, in particolare: 1) la nullita' dell'atto di citazione per indeterminatezza delle fattispecie contestate, con violazione del diritto di difesa (eccezione disattesa dal primo giudice); 2) la mancanza o marcata insufficienza della motivazione, per aver oltretutto il primo giudice utilizzato prove testimoniali inammissibili per omessa indicazione delle circostanze sulle quali dovevano essere sentiti (eccezione del pari proposta e disattesa); 3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (non avendo nessuna delle frasi contenute negli scritti oggetto di processo una portata offensiva). Nessun motivo di doglianza risulta, pertanto, evidenziato con specifico riferimento ai capi concernenti la condanna al risarcimento del danno.

L'odierno giudicante dovrebbe, di conseguenza, attenersi al principio di diritto dettato dalla suprema Corte, giudicando sul ricorso proposto dall'Angelini. Ma, stante la mancanza di doglianze sulla domanda risarcitoria, reputa di dover affrontare il problema concernente la conformita' alla Costituzione dell'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, anche alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione.

Va doverosamente premesso che la suprema Corte, in altre pronunce emesse in materia, ha adottato una soluzione completamente diversa (e, a parere del giudicante, ben piu' conforme a legge). Infatti, nella sentenza n. 19382/2005, si legge: "...Vero e' ... che, avendo il giudice di pace emesso sentenza di condanna...

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