Ordinanza emessa il 6 aprile dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli nel procedimento penale militare a carico di Tevola Vincenzo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comm...

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Tevola Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 12 luglio 1983, domiciliato presso il difensore ai sensi dell'art. 157 c.p.p., Distretto militare di Napoli - recluta, difeso dall'avv. Rossana Adele Surico, del Foro di Bari, con studio in Bari, p.zza Garibaldi n. 52, difensore di fiducia.

F a t t o e d i r i t t o

Con sentenza n. 24 in data 24 febbraio 2005 il Tribunale militare di Bari assolveva Tevola Vincenzo dal reato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151, comma 1 e 154 n. 1 c.p.m.p.) perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il pubblico ministero.

All'odierna udienza dibattimentale le parti hanno concordemente richiesto che il gravame, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sia immediatamente dichiarato inammissibile.

La Corte, tuttavia, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il p.m. la possibilita' di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonche' dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

Preliminarmente va osservato che nella specie si deve fare applicazione del disposto del menzionato art. 10 della legge n. 46/2006, il quale, definendo il regime transitorio, stabilisce al comma 2 che si debba pronunciare ordinanza di inammissibilita' delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa avverso sentenze di proscioglimento.

In ragione di cio' la questione circa la costituzionalita' della nuova disposizione appare certamente rilevante, dovendo questo giudice fare concreta applicazione della stessa nel presente processo, in presenza di una impugnazione che, alla stregua della precedente normativa, sarebbe stata pacificamente ammissibile.

A tal riguardo va sottolineato che la proposizione ex officio della questione trova la sua origine anche nelle vicende che hanno connotato l'iter di approvazione della legge medesima, che ha visto, come e' noto, il rinvio del testo alle Camere da parte del Presidente della Repubblica motivato dalla rilevazione di plurimi profili di...

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