Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione del periodo venatorio oltre il termine previsto dalla legge statale n. 157 del 1992 - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Sopravvenuta innovazione legi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), promosso con ordinanza del 30 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla Lega italiana per l'abolizione della caccia (L.A.C.) ed altra contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 1018 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1 serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza del 30 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale).

    Premette il rimettente che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione di tre delibere emesse dalla Giunta provinciale di Bologna e dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in esecuzione della legge impugnata, di talche' l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' di quest'ultima determinerebbe la illegittimita' derivata delle cennate delibere.

    In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale rimettente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in materia di "tutela dell'ambiente" lo Stato nel dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale puo' anche incidere sulle competenze legislative regionali, rileva che tali standard - nei quali si devono ricomprendere sia l'elencazione delle specie cacciabili, sia la disciplina delle modalita' della caccia - devono essere individuati, per quanto attiene alla salvaguardia della fauna selvatica, nel complesso delle disposizioni di cui alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    Alla luce di tali premesse, a parere del giudice a quo, la legge regionale impugnata contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati, in quanto introdurrebbe per la fauna selvatica una disciplina dell'esercizio dell'attivita' venatoria difforme e peggiorativa rispetto a quella prevista dalla legge n. 157 del 1992.

    In particolare, l'art. 1, comma 5, nella parte in cui autorizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le aziende faunistico-venatorie alla caccia alla volpe, violerebbe il divieto di immissione e di abbattimento di fauna selvatica non di allevamento, comprendente quello della caccia alla volpe, previsto per le suddette aziende dall'art. 16, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992.

    A parere del rimettente il successivo art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, nella parte in cui disciplinano il periodo e le modalita' in cui e' consentita la caccia di ungulati violerebbe gli artt. 18 e 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992. In particolare, la disposizione impugnata consentirebbe, diversamente dalle norme statali indicate, la caccia agli ungulati...

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