Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Proposizione da parte di autorita' giudiziaria - Atto introduttivo - Ordinanza anziche' ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Ammissibilita' del conflitto. Parlamento - Immunita' parlamentari - Giudizio civile...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco, promosso dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, con ricorso notificato l'11 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 23 ottobre 2004 e iscritto al n. 23 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 16 maggio 2003 il Tribunale di Milano, prima sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 30 maggio 2000 (documento IV-quater n. 130), con la quale - in difformita' dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato che i fatti per i quali i magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco hanno intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Premette, in fatto, il Tribunale che gli attori hanno convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi e la Societa' europea di edizioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato alla loro reputazione, in conseguenza delle dichiarazioni riportate sui quotidiani "L'Avvenire" e "Il Giornale", nelle date del 15, 16 e 19 luglio 1994, del seguente tenore: "Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente ed e' giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangera'. Vadano anzi in chiesa a pregare per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci sulla loro coscienza; ... sono degli assassini ... vanno processati e arrestati. Sono un'associazione a delinquere con liberta' di uccidere".

    Rileva il Tribunale che la Camera dei deputati, adottando la delibera di cui si e' detto, ha fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. a causa "dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio di funzioni parlamentari", come rilevato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere la cui proposta e' stata disattesa dall'Assemblea.

    Le dichiarazioni di cui si tratta non sono, infatti, state rese in sede parlamentare ne' costituiscono alcuna forma di divulgazione di opinioni espresse dal deputato nell'ambito di atti parlamentari tipici, attenendo, invece, a valutazioni dell'onorevole Sgarbi in merito al contenuto di un comunicato sottoscritto dagli attori a commento dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del c.d. decreto Biondi.

    Il Tribunale di Milano ritiene, pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo - e chiede che questa Corte dichiari che...

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