Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Andrea Padalino, promosso con ricorso della Corte di appello di Milano, seconda sezione civile, notificato il 25 agosto 2004, depositato in cancelleria il 9 settembre 2004 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Nell'ambito di un giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, recante la condanna del deputato Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno per diffamazione aggravata nei confronti del dott. Andrea Padalino, la Corte di appello di Milano, seconda sezione civile, investita dell'impugnazione principale del deputato Sgarbi e dell'impugnazione incidentale, in punto di quantum, del dott. Padalino, con ordinanza del 26 maggio 2003, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 luglio 1998 (doc. IV-ter, n. 67/A), con cui l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il suddetto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Premette la Corte di appello che la diffamazione a danno del dott. Padalino e' avvenuta durante la trasmissione televisiva denominata "Sgarbi Quotidiani" andata in onda il 4 agosto 1994; precisa, inoltre, che il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in relazione ad un altro episodio dedotto dall'attore Padalino come diffamatorio, asseritamente avvenuto a Cortina d'Ampezzo il 24 agosto 1994 nel corso della presentazione di un libro.

    La Corte di appello, dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di attribuzione ed al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l'attivita' parlamentare, rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, in quanto "le dichiarazioni incriminate per cui e' causa, descritte negli atti di causa e riportate nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (vedi doc. n. 5 prodotto dall'appellante principale), esulano completamente dalle funzioni parlamentari", essendo state rese nell'ambito di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso parlamentare e durante una conferenza stampa per la presentazione di un libro, senza alcun collegamento con l'attivita' istituzionale dello stesso deputato e senza che esse rappresentino una divulgazione all'esterno di una opinione gia' espressa dall'interessato nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche.

    Secondo la Corte di appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione e verrebbe, in tal senso, a interferire illegittimamente con le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.

    Il giudice ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento della delibera in oggetto.

  2. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di consiglio, questa Corte, con ordinanza n. 295 del 2004, depositata il 28 luglio 2004, ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dalla Corte di appello di Milano, seconda sezione civile.

    L'ordinanza di ammissibilita', unitamente all'atto introduttivo del...

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