Ordinanza emessa il 6 aprile 2006 dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Chourabi Tarek ed altro Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzione...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Chourabi Tarek, nato in Tunisia il 20 gennaio 1976 e di Rahali Mohamed, nato in Tunisia il 27 febbraio 1975, imputati, in concorso tra loro, del delitto di resistenza a p.u. oltre che del delitto p. dagli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 "per avere illecitamente ceduto, a soggetti non identificati n. 2 involucri contenenti modica quantita' di sostanza stupefacente del tipo eroina, nonche' per avere illecitamente detenuto, al fine di cederli a terzi n. 2 involucri contenenti ciascuno modica quantita' di sostanza stupefacente rispettivamente del tipo eroina e cocaina", fatti commessi in Perugia in data 3 marzo 2006;

Rilevato che all'imputato Rahali Mohamed e' stata contestata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 c.p.;

Atteso che, in concreto, valutate le modalita' del fatto, la quantita' di stupefacente detenuto con eventuale finalita' di cessione e l'offensivita' della condotta potrebbe risultare applicabile l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (nel testo da ultimo modificato in base all'art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272), che prevede una pena oscillante da anni uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa in luogo della pena edittale oscillante tra un minimo di anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa e un massimo di anni venti di reclusione ed Euro 260.000,00 di multa;

Considerato che ai sensi dell'art. 69, comma 4 c.p. come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, essendo ravvisabile la recidiva reiterata, l'attenuante potrebbe al piu' essere reputata equivalente, con la conseguenza che per il fatto dovrebbe in sede di condanna irrogarsi una pena minima di anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa;

Considerato che gli imputati, all'esito della convalida del loro arresto in flagranza, una volta introdotto il giudizio direttissimo hanno fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionato e che, alla odierna udienza, prima di dare corso alla discussione, il difensore di Rahali Mohamed ha sollevato questione di legittimita' costituzionale con riferimento alla disposizione dell'art. 69, comma 4 c.p. nel testo attualmente vigente, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma Cost.;

Considerato che nella futura elaborazione del giudizio oggetto del decidere viene effettivamente in evidenza la...

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