Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali.

Capo I
Modificazioni di leggi regionali riguardanti gli enti locali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

37 del 5 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61

  1. Il comma primo dell'Art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denomination officielle des communes de la Vallee d'Aoste et protection de la toponymie locale), e' sostituito dal seguente:

    1. Les denominations officielles des villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre localite' seront etablies par arrete' du president de la region, sur avis favorable exprime' par deliberation du gouvernement regional, les communes interessees entendues.

    .

    Art. 2.

    Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

  2. Al comma 3-bis dell'Art. 57 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), dopo le parole:

    liste di minoranza collegate

    sono inserite le seguenti: «, previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco,».

  3. Il comma 4 dell'Art. 57 della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal seguente:

    4. Compiute le operazioni di cui ai commi 3 e 3-bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

    .

    Art. 3.

    Modificazione alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40

  4. Dopo l'Art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 [Norme in materia di contabilita' e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)], e' inserito il seguente:

    Art. 3-bis (Mancata approvazione del bilancio). - 1. Nel caso in cui i comuni non provvedano ad approvare nei termini il bilancio di previsione, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

    2. Per gli altri enti locali e per le associazioni dei comuni, se il bilancio non e' approvato nei termini, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.

    .

    Art. 4.

    Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

  5. Al comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: «con le modalita' di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'Art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale)».

  6. Dopo l'Art. 17 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente:

    Art. 17-bis (Determinazione, rettifica e contestazione di confini). - 1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalita':

    a) in caso di accordo tra i comuni...

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