Ordinanza emessa il 12 aprile 2006 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Deme Environmental Contractors N.V. (DEC) contro Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia ed altre. Giustizia amministrativa - Controversie r...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 322/06, proposto dalla Deme Environmental Contractors N.V. (DEC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Pagnoscin e Marina Lucchetta, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, Corso del Popolo n. 151;

Contro il Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, in persona del Commissario pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge; la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge; e nei confronti dell'Impresa di costruzioni ing. E Mantovani S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce n. 466/G; per l'annullamento dei decreti del commissario delegato n. 22 del 19 dicembre 2005 avente ad oggetto "... Esito della gara mediante procedura negoziata accelerata indetta con decreto n. 21 del 16 novembre 2005" e n. 23 del 20 dicembre 2005 di indizione di nuova gara, da cui e' stata esclusa la ricorrente, nonche' degli atti connessi, e per il risarcimento del danno ingiusto.

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la propria ordinanza n. 31 del 15 marzo 2006 con cui e' stata sospesa la pronuncia sull'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente;

Uditi (relatore il Consigliere Stevanato), l'avv. Pagnoscin per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Cerillo per le amministrazioni resistenti e l'avv. Grimani per la controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o

La ricorrente ha presentato il ricorso in epigrafe deducendo piu' censure di violazione di legge e di eccesso di potere, sotto vari profili, avverso i decreti del commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, n. 22 del 19 dicembre 2005 e n. 23 del 20 dicembre 2005, ed avverso gli atti connessi, relativi a procedura negoziata accelerata per l'esecuzione dei lavori di disinquinamento dei canali, nella parte in cui la ricorrente e' stata esclusa.

Si sono costituite in giudizio sia le intimate amministrazioni sia la societa' controinteressata (ammessa alla procedura negoziata) eccependo pregiudizialmente che la competenza sulla presente controversia spetta in via esclusiva ex art. 3, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge n. 21/2006 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Con ordinanza n. 31 del 15 marzo 2006 la sezione ha sospeso la pronuncia sull'istanza cautelare, ritenendo che l'entrata in vigore dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 27 gennaio 2006 n. 21, impedisce - allo stato - ogni statuizione del Collegio poiche' attribuisce la competenza esclusiva, anche relativamente alla fase cautelare, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con norme, pero', sospettabili di incostituzionalita' per la quale, con separata ordinanza (la presente ordinanza), sarebbe stata rimessa la questione alla Corte costituzionale.

D i r i t t o

Costituiscono oggetto del giudizio provvedimenti del commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia.

La situazione di emergenza era stata dichiarata con d.P.C.m. 3 dicembre 2004, emanato ex art. 5, comma 1, legge n. 225/1992.

Percio', la controversia ha per oggetto provvedimenti commissariali "consequenziali" a tale ordinanza, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis, della legge 27 gennaio 2006, n. 21 (pubblicata nella G.U. 28 gennaio 2006, n. 23 ed entrata in vigore prima della proposizione del presente ricorso), di conversione con modificazioni del d.l. 30 novembre 2005 n. 245, che recita: "In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai...

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