Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Protezione civile - Norme della Regione Basilicata - Disposizioni per la protezione dei boschi dagli incendi - Previsione dell'organizzazione dell'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza - Ricorso del Governo - Violaz...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata del 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 aprile 2005, depositato in cancelleria il 29 aprile 2005 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2005.

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 22 aprile 2005 e depositato il successivo 29 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli articoli 3, comma 1, lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi).

    Ricondotta la disciplina in esame nell'ambito della potesta' legislativa concorrente in materia di "protezione civile", "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni ambientali", il ricorrente deduce che l'art. 3, comma 1, lettera h) - ai sensi del quale la Regione provvede a "organizzare l'impiego delle guardie ecologiche unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza" - viola: a) le norme di principio dettate dall'art. 7 della legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, secondo cui alle Regioni e' dato di avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e di Polizia dello Stato solo in caso di "riconosciuta ed urgente necessita" e previa specifica richiesta all'autorita' statale competente; b) le norme generali di organizzazione contenute nella legge-quadro sulla protezione civile e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamita' piu' gravi; c) il principio generale secondo il quale non e' nei poteri delle Regioni porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

    Gli stessi...

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