Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per i detenuti cui sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Asserita irragionevole disparita' d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promosso con ordinanze del 22 novembre 2005 dal Magistrato di sorveglianza di Palermo e del 7 dicembre 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Bari sui ricorsi proposti da Di Leonardo Mario e da Verardi Giovanni, iscritte ai nn. 70 e 85 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 14 - 1ª serie speciale - dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 novembre 2005, il Magistrato di sorveglianza di Palermo, sulla istanza di un condannato, cui era gia' stata revocata la misura alternativa alla detenzione, di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della predetta legge, nella parte in cui non prevede l'esclusione di detto beneficio nei confronti dei soggetti cui e' stata revocata una misura alternativa, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione;

che il rimettente richiama la sentenza n. 278 del 2005 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003, norma, questa, che costituiva la base letterale e normativa di quell'indirizzo interpretativo che precludeva l'accesso al c.d. indultino anche a quei soggetti che "erano stati ammessi alla misura alternativa", poi pero' revocata per fatto colpevole;

che, secondo il giudice a quo, a seguito della citata sentenza, tale indirizzo interpretativo sarebbe rimasto privo di base testuale, il che comporterebbe la conseguenza, grave e paradossale, dell'ammissibilita' del beneficio anche per soggetti cui la misura...

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