Modificazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, concernente: .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 30

del 23 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'Art. 29 legge regionale n. 18/2003

  1. All'Art. 29 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2 sono soppresse le parole ´della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno);

  2. il comma 6 e' abrogato.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 38, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a...

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