Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29

del 21 giugno 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1, dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina:

    1. l'individuazione delle fasce di contribuenza cui e' suddivisa, a fini elettorali, la prima sezione;

    2. le modalita' ed i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;

    3. il procedimento elettorale per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;

    4. l'elezione del presidente del consiglio di' amministrazione;

    5. l'approvazione degli statuti e loro modificazioni ed integrazioni;

    6. l'esercizio dell'attivita' di controllo di legittimita' sugli atti degli organi dei consorzi di bonifica concernenti:

      1) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

      2) i conti consuntivi;

      3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;

      4) la proclamazione degli eletti nel consiglio di amministrazione dei consorzi di cui all'Art. 9;

    7. l'esercizio del potere di vigilanza e controllo ai sensi dell'Art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

      Titolo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

      Art. 2.

      Fasce di contribuenza

  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto la prima sezione dell'assemblea dei consorziati di cui all'Art. 14, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 30/2004 e' suddivisa in tre fasce di contribuenza.

  3. Appartengono alla prima fascia di contribuenza i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso.

  4. Appartengono alla terza fascia di contribuenza i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, decurtata della contribuenza a cui sono obbligati i consorziati della prima fascia, e il numero totale delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso, decurtate del numero delle ditte appartenenti alla prima fascia.

  5. Appartengono alla seconda fascia di contribuenza i soggetti non inclusi nella prima e nella terza fascia.

  6. Nel caso in cui il rapporto di cui ai commi 2 e 3 dia un risultato con il terzo decimale superiore o uguale a cinque, questo e' arrotondato alla unita' superiore.

  7. I contributi cui fare riferimento per l'individuazione dell'ammontare totale della contribuenza e del numero totale dei consorziati contribuenti sono quelli risultanti dagli avvisi di pagamento dei contributi inviati dal consorzio nell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

  8. La cartella esattoriale di importo inferiore a Euro 12,00 e' riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesto ammontare aventi natura tributaria.

    Art. 3.

    Elenchi degli aventi diritto al voto

  9. Il consorzio di bonifica, di seguito denominato consorzio, predispone, secondo le modalita' e i termini previsti dallo statuto, due elenchi degli aventi diritto al voto distinti sulla base delle sezioni elettorali di appartenenza, ai fini del rinnovo del consiglio di amministrazione di cui all'Art. 15, comma 1, della legge regionale n. 30/2004.

  10. L'elenco degli aventi diritto al voto della prima sezione e' costituito dai soggetti indicati all'Art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 30/2004 e obbligati al pagamento dei contributi consortili stabiliti dal consorzio stesso.

  11. L'elenco della prima sezione e' suddiviso nelle tre fasce di contribuenza di cui all'Art. 2. Per ciascun iscritto sono indicati almeno: la natura giuridica, i dati catastali dell'immobile e l'ammontare dei contributi dovuti in base all'ultimo avviso di pagamento emesso in data immediatamente precedente a quella in cui il consorzio indice le elezioni.

  12. L'elenco della seconda sezione e' costituito dai legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio, o loro delegati.

  13. Gli elenchi delle due sezioni elettorali sono approvati dal presidente del consiglio di amministrazione del consorzio almeno novanta giorni prima della scadenza degli organi consortili e sono pubblicati mediante affissione nell'albo consortile e nell'albo pretorio dei comuni e delle comunita' montane ricadenti nel comprensorio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.

  14. I soggetti interessati possono proporre reclamo alle risultanze degli elenchi di cui al comma 5 entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.

  15. Gli elenchi di cui al comma 5 sono depositati, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio, dei comuni e delle comunita' montane, ricadenti nel comprensorio di bonifica, fino alla data delle elezioni.

  16. Il consiglio di amministrazione del consorzio decide in merito ai reclami di cui al comma 6 nei successivi venti giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati.

  17. Avverso il...

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