Istituzione del servizio civile regionale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24
del 3 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
Art. 1.
O g g e t t o
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La Regione, con la presente legge istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarieta' e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.
Art. 2.
F i n a l i t a'
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Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalita':
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contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo svolgimento di attivita' di solidarieta' sociale;
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promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunita' locale, nazionale ed internazionale;
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favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalita' e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
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sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;
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promuovere la solidarieta' e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;
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contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilita' del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale;
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contribuire, in conformita' ai principi contenuti nei trattati comunitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e associativa;
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promuovere il diritto alle pari opportunita' e alla valorizzazione delle differenze di genere;
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promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalita';
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promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione anche per orientamento sessuale;
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promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equita' e giustizia sociale, attraverso l'educazione al consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solidale.
Art. 3.
Settori di impiego
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Lo svolgimento del servizio civile regionale avviene nei seguenti settori:
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tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
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educazione e promozione culturale;
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educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonche' educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalita';
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valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalita' e della multiculturalita';
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salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;
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valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
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collaborazione al sistema della protezione civile;
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interventi di cooperazione internazionale, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (interventi per la promozione dell'attivita' di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
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riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;
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educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;
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educazione alle pari opportunita' e alla valorizzazione delle differenze di genere;
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educazione contro ogni forma di discriminazioni anche per orientamento sessuale.
Art. 4.
Funzioni della Regione
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La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di servizio civile regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:
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tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'Art. 5;
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esame e approvazione dei progetti di servizio civile di cui all'Art. 7;
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approvazione del piano regionale per il servizio civile di cui all'Art. 16;
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realizzazione delle attivita' di promozione ed informazione sul servizio civile di cui all'Art. 14;
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monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile e realizzazione della banca dati di cui all'Art. 13;
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adozione degli strumenti per la valorizzazione dell'attivita' di servizio civile di cui all'Art. 12.
Art. 5.
Albo degli enti di servizio civile regionale
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E' istituito presso la giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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assenza di scopo di lucro;
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finalita' istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'Art. 3;
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capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
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aver svolto attivita' continuativa almeno da tre anni.
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Il regolamento di cui all'Art. 19 definisce le procedure per l'iscrizione e le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'albo.
Art. 6.
Soggetti ammessi al servizio civile
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Sono ammesse a svolgere il servizio civile regionale tutte le persone che, alla data di presentazione della domanda:
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siano in eta' compresa fra diciotto e trenta anni;
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siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o lavoro.
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Sono altresi' ammesse tutte le persone diversamnente abili in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'eta' compresa tra diciotto e trentacinque anni.
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Nell'ambito di progetti e interventi di cooperazione internazionale possono essere ammessi al servizio civile regionale, per la parte di progetto che si realizza negli stati esteri, giovani ivi residenti in eta' compresa fra diciotto e trenta anni.
Art. 7.
P r o g e t t i
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Il servizio civile regionale e' prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale.
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I progetti sono riferiti ai settori di cui all'art. 3 e indicano:
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gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalita' per realizzarli;
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il referente operativo responsabile del progetto;
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il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessita' di particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio;
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le attivita' educative e formative di cui all'Art. 15, comma 4;
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la durata del servizio, nei limiti di cui all'Art. 9, e le modalita' di impiego dei soggetti ammessi.
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Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.
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Il regolamento di cui all'Art. 19 definisce:
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le procedure per la presentazione dei progetti;
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le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;
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le modalita' di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti approvati.
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I progetti sono approvati dal dirigente...
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