Istituzione del servizio civile regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24

del 3 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La Regione, con la presente legge istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarieta' e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  2. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalita':

    1. contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo svolgimento di attivita' di solidarieta' sociale;

    2. promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunita' locale, nazionale ed internazionale;

    3. favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalita' e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;

    4. sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;

    5. promuovere la solidarieta' e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;

    6. contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilita' del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale;

    7. contribuire, in conformita' ai principi contenuti nei trattati comunitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e associativa;

    8. promuovere il diritto alle pari opportunita' e alla valorizzazione delle differenze di genere;

    9. promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalita';

    10. promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione anche per orientamento sessuale;

    11. promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equita' e giustizia sociale, attraverso l'educazione al consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solidale.

    Art. 3.

    Settori di impiego

  3. Lo svolgimento del servizio civile regionale avviene nei seguenti settori:

    1. tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;

    2. educazione e promozione culturale;

    3. educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonche' educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalita';

    4. valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalita' e della multiculturalita';

    5. salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;

    6. valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

    7. collaborazione al sistema della protezione civile;

    8. interventi di cooperazione internazionale, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (interventi per la promozione dell'attivita' di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

    9. riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;

    10. educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;

    11. educazione alle pari opportunita' e alla valorizzazione delle differenze di genere;

    12. educazione contro ogni forma di discriminazioni anche per orientamento sessuale.

    Art. 4.

    Funzioni della Regione

  4. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di servizio civile regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

    1. tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'Art. 5;

    2. esame e approvazione dei progetti di servizio civile di cui all'Art. 7;

    3. approvazione del piano regionale per il servizio civile di cui all'Art. 16;

    4. realizzazione delle attivita' di promozione ed informazione sul servizio civile di cui all'Art. 14;

    5. monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile e realizzazione della banca dati di cui all'Art. 13;

    6. adozione degli strumenti per la valorizzazione dell'attivita' di servizio civile di cui all'Art. 12.

    Art. 5.

    Albo degli enti di servizio civile regionale

  5. E' istituito presso la giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

    1. assenza di scopo di lucro;

    2. finalita' istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'Art. 3;

    3. capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;

    4. aver svolto attivita' continuativa almeno da tre anni.

  6. Il regolamento di cui all'Art. 19 definisce le procedure per l'iscrizione e le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'albo.

    Art. 6.

    Soggetti ammessi al servizio civile

  7. Sono ammesse a svolgere il servizio civile regionale tutte le persone che, alla data di presentazione della domanda:

    1. siano in eta' compresa fra diciotto e trenta anni;

    2. siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o lavoro.

  8. Sono altresi' ammesse tutte le persone diversamnente abili in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'eta' compresa tra diciotto e trentacinque anni.

  9. Nell'ambito di progetti e interventi di cooperazione internazionale possono essere ammessi al servizio civile regionale, per la parte di progetto che si realizza negli stati esteri, giovani ivi residenti in eta' compresa fra diciotto e trenta anni.

    Art. 7.

    P r o g e t t i

  10. Il servizio civile regionale e' prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale.

  11. I progetti sono riferiti ai settori di cui all'art. 3 e indicano:

    1. gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalita' per realizzarli;

    2. il referente operativo responsabile del progetto;

    3. il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessita' di particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio;

    4. le attivita' educative e formative di cui all'Art. 15, comma 4;

    5. la durata del servizio, nei limiti di cui all'Art. 9, e le modalita' di impiego dei soggetti ammessi.

  12. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.

  13. Il regolamento di cui all'Art. 19 definisce:

    1. le procedure per la presentazione dei progetti;

    2. le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;

    3. le modalita' di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti approvati.

  14. I progetti sono approvati dal dirigente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT