Ordinanza emessa il 6 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 agosto 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Bellavia Germano contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tr...

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile ascritta al n. 19645 del Ruolo Contenzioso civile dell'anno 2004, tra Bellavia Germano, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. Falcone n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesco Bordo, il quale lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Raffaela Gigli, in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione, attore e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via dei Pretis n. 102, presso lo studi dell'avv. Andrea Moschiano, il quale la rappresenta e difende, unitamente all'avv. prof. Francesco Carbonetti e all'avv. Roberto Della Vecchia, in virtu' di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta.

Premesso in fatto

Con citazione ritualmente notifica Bellavia Germano esponeva che era stato indotto a sottoscrivere, nel giugno 2001, presso l'agenzia di Napoli del Monte dei Paschi di Siena, di cui era correntista, un piano finanziario denominato "4YOU"; il funzionari dirigente dell'Agenzia n. 7 di Napoli con il quale vi era rapporto fiduciario espressamente aveva assicurato trattarsi di un investimento privo di rischi simile ad un piano di accumulo di capitale, con possibilita' di uscire in qualunque momento senza penalizzazioni. Le insistenze del dirigente dell'agenzia avevano determinato l'esponente, senza che ne fosse stato adeguatamente informato poiche' non gli era stato consegnato alcun prospetto informativo, ad apporre piu' firme su un unico foglio che successivamente aveva appreso far parte di un contratto formato da piu' fogli separati contenenti il complesso delle clausole del contratto che si assumeva stipulato. I singoli fogli non erano ne' sottoscritti ne' siglati e quindi solo successivamente l'istante aveva avuto piena cognizione che si trattava sostanzialmente di un mutuo di durata di quindici anni che prevedeva l'acquisto di obbligazioni e fondi comuni con la provvista costituita dalla concessione del finanziamento di Euro 258.194,33 che restava garantito dai titoli acquistati di cui non si conosceva neppure il prezzo.

Nei primi estratti conto il pagamento della rata era stato classificato come addebito per piano finanziario "4YOU" ma successivamente per finanziamento medio/lungo termine. L'esponente era un soggetto non avente propensione al rischio ed era privo di conoscenze anche elementari in materia di prodotti finanziari, tanto che le sue precedenti esperienze in materia erano limitate alle piu' semplici forme di investimento, quali pronti contro termine, fondi monetari e fondi bilanciati. L'esponente in ragione della sua attivita', ben nota alla banca, di attore teatrale con conseguente estrema variabilita' di reddito non era in condizione di assumere l'onere del pagamento di consistenti rate mensili per un periodo di cosi' lunga durata, circostanza su cui non gli era stata peraltro fornita alcuna informazione. Il funzionario della banca, venendo meno al dovere di diligenza, correttezza e trasparenza e senza per nulla preoccuparsi dell'interesse del cliente aveva proposto ugualmente l'investimento. Non solo, poi, non era stato consegnato il prospetto informativo di cui ai regolamenti Consob ma non risultava accertata effettivamente la propensione al rischio ne' dal contratto appariva che erano state assunte o richieste informazioni in ordine all'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio.

Nella realta', come si era appreso da altri correntisti del MPS, il prodotto era fortemente "spinto" dalla dirigenza con obbligo per i dipendenti di realizzare un determinato "budget" ed erano stati anche offerti premi consistenti a clienti o impiegati che fossero riusciti a procurare un certo numero di contratti. Il contratto sottoscritto il 25 giugno 2001 doveva ritenersi nullo, invalido ed inefficace perche' in violazione della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento Consob, del Testo Unico della Finanza, della legge n. 281/1998 e del codice civile in relazione agli artt. 1469-bis e segg. l'istante non aveva potuto procedere all'acquisto di un appartamento da destinare a propria abitazione in quanto gia' gravato di una rata mensile di mutuo di rilevante entita' ed in quanto nessun istituto di credito era disponibile a concedergli un mutuo, essendo egli gia' iscritto alla Centrale Rischi come conseguenza della sottoscrizione, contro la sua volonta', del contratto "4YOU". L'esponente, pur volendo estinguere anticipatamente il finanziamento, era stato costretto a rinunziarvi poiche', al contrario di quanto gli era stato assicurato, avrebbe ricevuto una rilevantissima penalizzazione derivante dall'applicazione di una formula matematica incomprensibile a qualunque persona di media cultura.

Tanto premesso, il Bellavia conveniva in giudizio il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare nullo, invalido ed inefficace il contratto di adesione al piano finanziario denominato "4YOU" sottoscritto il 21 giugno 2001 per i motivi esposti in premessa e per altri che si riservava di aggiungere; per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di tutte le somme versate per arte...

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