Ordinanza emessa il 3 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 agosto 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Vitale Ileana ed altri contro Morvillo Maurizio ed altra Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribuna...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2125/05 R.G., avente ad oggetto: contratto di investimento finanziario tra Vitale Ileana, Costa Antonio e Costa Simonetta, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Monte di Dio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesca Baldini che li rappresenta e difende in virtu' di mandato in calce alla citazione, Attori;

E Maurizio Morvillo, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Bellini n. 40, presso lo studio dell'avv. Caludio Altomare che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Raffaello Alessandrini del Foro di Roma, in virtu' di mandato in margine alla comparsa di costituzione, convenuto;

Banca Bipielle Network S.p.A. con sede in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13, in personali Bipielle societa' di gestione del credito S.p.A., a cio' abilitata in forza di procura del suo amministratore delegato a rogito del notaio Lorenzo Stucchi del 12 aprile 2005, rep. n. 49938/153529, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe lannaccone, Riccardo Lugaro e Paolo Recano, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in Napoli, via Giovenale n. 25, presso lo studio dell'avv. Paolo Recano, chiamata in causa.

Viste le domande di ileana Vitale, Antonio Costa e Simonetta Costa formulate nei confronti di Maurizio Morvillo e della Banca Biepielle Network S.p.A.;

Viste le comparse di costituzione, e le eccezioni ivi formulate, del convenuto Maurizio Morvillo e della chiamata Banca Bipielle Network S.p.A.;

Viste le memorie di replica di ciascuna parte ex artt. 6 e 7 decreto legislativo n. 5/2003;

Vista l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8 decreto legislativo citato;

Visto il decreto del 20 ottobre 2005 con il quale il giudice relatore ha fissato l'udienza collegiale ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo citato, provvedendo sulle richieste istruttorie, e indicando alle parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine alla costituzionalita' per eccesso di delega del decreto legislativo n. 5/ 2003;

Vista la comparsa del 9 dicembre 2005 di Banca Bipielle Network S.p.A.;

Considerate le deduzioni dell'una e dell'altra parte e di cui al verbale di udienza del 14 dicembre 2005 e del 1 febbraio 2006;

O s s e r v a

Preliminarmente questo tribunale ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della L. n. 366/2001 con riferimento all'art. 76 della Costituzione nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi ed i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, nonche', in via subordinata, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 in relazione all'art. 76 della Costituzione, perche' difformi dai principi e dai criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001.

Ed invero, quanto alla non manifesta infondatezza della prima delle questioni di legittimita' costituzionale sopra indicate, si osserva che l'art. 12 della l. n. 366/2001 dispone:" Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    1. - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della...

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