Ordinanza emessa il 21 aprile 2006 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile promosso da B. L. in proprio e per il figlio minore B. n. contro P.A. Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Possibilita' nel caso in cui il coniuge-genitore sia dec...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con ricorso il 29 dicembre 2005 da B. L. in proprio e per il figlio minore B. n. col dom. in Venezia presso la cancelleria civile della Corte di appello e col patrocinio dell'avv. Marco Della Luna del foro di Mantova per mandato in calce al ricorso in appello, appellante, contro P. A. col dom. in Venezia presso l'avv. Sandro Fattoretto e col patrocinio dell'avv. Albino Lacava del foro di Treviso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, appellato; e con l'intervento del sig. P. G., intervenuto.

Oggetto: Riforma della sentenza del 4 agosto 2005, n. 124/2005 del Tribunale dei Minorenni di Venezia.

In punto: revoca adozione ex art. 44, lettera b), legge n. 183/1984 - minore B. N.

Causa trattata all'udienza del 17 marzo 2006.

Conclusioni

Il Procuratore dell'appellante ha cosi' concluso:

Dir nulla, irrita, inefficace l'impugnata sentenza; in subordine, a totale riforma della medesima, respingere il ricorso del P. accogliendo le domande del deducente e in ogni caso revocando il provvedimento provvisorio di affidamento a al P. e ordinando l'immediata restituzione del minore al padre.

Spese rifuse.

Il Procuratore dell'appellante ha cosi' concluso:

Voglia l'on.le Corte di appello di Venezia, ai sensi della legge n. 183/1984:

  1. - confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata, per i motivi sopra esposti, con conseguente rigetto integrale dell'appello di controparte;

  2. - nel caso in cui non si ritengano sussistenti i requisiti per l'adozione in casi particolari, trasmette d'ufficio al p.m. gli atti del presente procedimento affinche', considerati i gravi inadempimenti sopra descritti commessi dal genitore in merito agli obblighi di mantenimento economico ed affettivo, anche nei confronti degli altri figli ora maggiorenni, voglia provvedere a richiedere la decadenza del sig. B. L. dalla potesta' genitoriale sul figlio minore B. n. provvedendo, nelle more, all'affidamento dello stesso n. al sig. P. A.;

  3. - spese, diritti ed onorari di lite rifusi.

Il sig. p.g. ha cosi' concluso:

Si chiede la conferma della sentenza.

F a t t o

Con ricorso depositato l'8 settembre 2004, avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia P. A. esponeva che in data 21 febbraio 2004 egli aveva contratto matrimonio con n. D. che gia' da otto anni con lui conviveva unitamente ai figli B. F. e n. nati dal precedente matrimonio con B. L., di cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili dal Tribunale di Treviso datata 16 gennaio 2003 depositata il 6 maggio 2003; che la separazione consensuale tra la n. ed il B. era avvenuta nel 1996 anche se di fatto era iniziata nell'ottobre 1994; che sia il ricorso di separazione consensuale sia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedevano l'affidamento dei figli alla madre e l'obbligo del padre a concorrere nel loro mantenimento, mentre B. L. non vi aveva mai ottemperato, tralasciando di curare anche il rapporto affettivo con essi ed in particolare con n. nato il 3 settembre 1992, limitandosi a pochi incontri con il figlio minore nonostante la previsione del suo diritto di visita sia nella separazione sia nel divorzio; che pertanto N., dall'eta' di due anni, aveva prima vissuto solo con la madre e poi, dal 1996 con la nuova famiglia composta, oltre che dalla madre e dal fratello maggiore F., anche da esso ricorrente; che il 18 agosto 2004 n. D. era morta a seguito di una grave malattia iniziata ancor prima del matrimonio; che la N., nonostante la malattia gia' in atto, poco dopo il divorzio aveva voluto il matrimonio con il ricorrente per tutelare al meglio i figli, che esso ricorrente aveva sino ad allora seguito e mantenuto come propri; che era interesse primario continuare a vivere nell'habitat attuale, presso la famiglia dello stesso sempre conosciuta, vale a dire quella costituita da esso ricorrente, dal fratello F. e dalla sorella maggiorenne B. F. anch'essa andata a stare in tale nucleo.

Tanto premesso, P.A., affermando l'esistenza dei presupposti di legge e l'irrilevanza dell'eventuale dissenso del padre biologico B. L., chiedeva l'adozione del minore B. n. ai sensi dell'art. 44, lettera b), legge n. 183/1984.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento temporaneo ed urgente pronunciato in data 10 settembre 2004, a seguito di istanza urgente del ricorrente, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e della stabilita' di relazioni, di rapporti scolastici e di luoghi abitativi e che vi era urgenza di decidere perche' il padre aveva manifestato la volonta' di avere con se' il figlio, affidava il minore B. n. a P. A.

Il padre del minore B. L. costituitosi in giudizio con memoria depositata il 6 ottobre 2004, chiedeva il rigetto del ricorso ed il rientro immediato del figlio minore presso di se'. Il resistente, affermando di avere sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio, lamentava l'appropriazione di quest'ultimo da parte del ricorrente. Dopo la morte della madre, infatti, egli aveva inutilmente chiesto la consegna del minore, anche presentandosi presso la scuola frequentata da n. ottenendo sempre un rifiuto.

B. L., inoltre, nella memoria depositata il 25 ottobre 2005, ribadiva le conclusioni...

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