Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22

del 12 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Bonifica di siti contaminati

  1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'Art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

    Art. 2.

    Disposizione transitoria

  2. La disposizione di cui all'Art. 1 si applica anche ai procedimenti gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 3.

    Entrata in vigore

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

    La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla...

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