Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico del sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31

del 3 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

S a n z i o n i

  1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria (SIC) Palude di San Genuario, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 81-24225 del 18 luglio 2006, ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'Art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

  2. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

  3. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera g), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravita', il sequestro del mezzo.

  4. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera h), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle aree boschive, nei terreni agricoli e nelle altre aree individuate dal soggetto gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 e, nei casi di maggiore gravita', il sequestro del mezzo.

  5. Le violazioni all'Art. 5, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo all'accensione di fuochi nelle aree appositamente individuate, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

  6. Le violazioni all'Art. 5, comma 2, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde, comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 423-bis e 703 del codice penale, le sanzioni amministrative previste dall'Art. 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).

  7. Le violazioni all'Art. 5, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

  8. Le violazioni all'Art. 5, comma 4, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbandono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT