Costituzione e disciplina della commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

Capo I. Commissione di garanzia

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31

del 3 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Commissione di garanzia

  1. In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto, la presente legge costituisce e disciplina la commissione di garanzia (di seguito commissione) quale organo consultivo indipendente ed imparziale di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dall'Art. 2.

    Art. 2.

    Attribuzioni

  2. Su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri regionali oppure del consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la commissione esprime parere ai sensi dell'Art. 92 dello Statuto:

    a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

    b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

    c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del consiglio regionale, di cui all'Art. 27 dello statuto;

    d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto

  3. Le commissioni consiliari possono richiedere pareri alla commissione, avanzando motivata richiesta al presidente del consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

    Art. 3.

    Composizione e durata

  4. La commissione e' composta da sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni:

    a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria amministrativa e contabile;

    b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

    c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

    d) due ex consiglieri regionali.

  5. La commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

  6. I componenti della commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

    Art. 4.

    Incompatibilita' e prerogative

  7. L'ufficio di componente della commissione e' incompatibile con l'espletamento di qualunque attivita' professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con in Regione.

  8. I componenti della commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli...

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