Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 . Applicazione del regime del .
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4
luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Introduzione dell'Art. 58-bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente»
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Dopo l'Art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente», e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente:
«Art. 58-bis (Regime del bollino blu). - 1. Per il proseguimento delle finalita' di cui all'Art. 58, primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana dall'inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007 e' vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 «Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 92/SS/CEE», in forza dell'attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all'Art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 «Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti».
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Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprieta' di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il cosi' detto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, di cui all'Art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'Art. 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, «Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'Art. 7 del nuovo codice della strada».
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I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, di proprieta' di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni.
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La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha...
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