Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati.
Lombardia n. 21 del 26 maggio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 30/2002
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Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
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dopo il comma 5 dell'Art. 4 e' aggiunto il seguente:
5-bis. La giunta regionale stabilisce le modalita' di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonche' i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.
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la lettera f) del comma 3 dell'Art. 11 e' sostituita dalla seguente:
f) stipulare convenzioni per lo sviluppo, la promozione e la competitivita' del sistema fieristico lombardo e per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all'estero con enti e organismi specializzati;
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il comma 5 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente:
5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla direzione generale competente, secondo le modalita' previste nel relativo bando.
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al comma 2 dell'Art. 12 le parole «fino a ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: da 8.000,00 euro a 20.000.00 euro».
Art. 2.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/1999
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Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:
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dopo la lettera d) del comma 2 dell'Art. 3, e' aggiunta la seguente:
d-bis) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso.
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il comma 2 dell'Art. 5 e' sostituito dal seguente:
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorita' e' attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande e' accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
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il comma 5 dell'Art. 5 e' sostituito dal seguente:
5...
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