Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 .

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 29 del 18 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Legge per il governo del territorio

  1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al primo periodo del comma 2 dell'Art. 4, dopo le parole «piano territoriale regionale», sono inserite le parole i piani territoriali regionali d'area»;

    2. al comma 5 dell'Art. 11, dopo le parole «riqualificazione urbana» sono inserite le parole «e in iniziative di edilizia residenziale pubblica»;

    3. all'Art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

      1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

      5-bis. Fino all'approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune e' tenuto, nei confronti della Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.

      ;

      2) al comma 12 le parole «definitiva approvazione» sono sostituite con le parole «pubblicazione dell'avviso di approvazione»;

    4. all'Art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

      1) al primo periodo del comma 1, le parole «dalla giunta comunale;» sono sostituite con le parole «dal consiglio comunale;»;

      2) al comma 4 le parole «Entro trenta giorni» sono sostituite con le parole «Entro sessanta giorni» e le parole «la giunta comunale» sono sostituite con le parole «il consiglio comunale»;

      3) al comma 5 le parole «della giunta comunale,» sono sostituite con le parole «del consiglio comunale,»;

    5. dopo il comma 7 dell'Art. 20, e' aggiunto il seguente:

      7-bis. Fino all'approvazione del PTR previsto dall'Art. 19, la giunta regionale, con apposita deliberazione, puo' dar corso all'approvazione di piani territoriali regionali d'area, secondo le procedure di cui all'Art. 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonche' le procedure di valutazione ambientale di cui all'Art. 4.

      ;

    6. all'Art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

      1) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole «e con l'applicazione dell'Art. 97,» sono soppresse le parole «comma 4,»;.

      2) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente periodo:

      Ai soli...

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