Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio gia' appartenente agli enti comunali di assistenza.
Adige n. 26 del 27 giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale
-
Per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Regione ed anche ai fini della realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti nell'ambito del Patto di stabilita' interno, la giunta regionale emana direttive alle strutture regionali e agli enti ad ordinamento regionale, esclusi gli enti locali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi natura obbligatoria per contenere l'andamento della spesa corrente e, comunque, per conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio, assicurando il concorso della Regione e dei predetti enti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica.
-
Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti regionali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilita' di ricorso, entro limiti prestabiliti, a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonche' ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalita' del comma 1.
-
Nel caso delle funzioni delegate e trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano le direttive di cui ai commi 1 e 2, sono approvate dalla provincia autonoma competente per territorio.
-
In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, le somme previste dall'Art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'Art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 11-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 con riferimento alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, sono trattenute dalle Camere medesime e sono decurtate dai...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA