Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio gia' appartenente agli enti comunali di assistenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 26 del 27 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale

  1. Per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Regione ed anche ai fini della realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti nell'ambito del Patto di stabilita' interno, la giunta regionale emana direttive alle strutture regionali e agli enti ad ordinamento regionale, esclusi gli enti locali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi natura obbligatoria per contenere l'andamento della spesa corrente e, comunque, per conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio, assicurando il concorso della Regione e dei predetti enti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica.

  2. Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti regionali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilita' di ricorso, entro limiti prestabiliti, a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonche' ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalita' del comma 1.

  3. Nel caso delle funzioni delegate e trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano le direttive di cui ai commi 1 e 2, sono approvate dalla provincia autonoma competente per territorio.

  4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, le somme previste dall'Art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'Art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 11-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 con riferimento alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, sono trattenute dalle Camere medesime e sono decurtate dai...

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