Ordinanza emessa il 22 marzo 2006 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Della Rocca Alfonso Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Prevista competenza del giudice di pace, per l'irrogazione della pena, anziche' del tribunale monocratico, secondo l'interpretazione della norma oper...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Vista l'eccezione di incompetenza per materia proposta in via preliminare dalla difesa dell'imputato;

Visto il parere del p.m., volto al rigetto della eccezione;

O s s e r v a

Con decreto emesso il 14 aprile 2005, il p.m. presso il Tribunale di Genova disponeva la citazione a giudizio di Della Rocca Alfonso, per rispondere del reato di cui all'art. 187, comma 7, in relazione all'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di alterazione fisica e psichica correlato con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, fatto accertato in Genova il 22 luglio 2004.".

Nella fase degli atti preliminari, la difesa dell'interessato ha eccepito l'incompetenza per materia del tribunale in composizione monocratica, ritenendo sussistere, in ordine al procedimento per il reato di cui all'art. 187 comma 7 cs, la competenza del giudice di pace.

L'eccezione risulta fondata sull'interpretazione letterale dell'art. 186 cs (laddove recita, al comma 2, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, "Per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale") e dell'art. 187 cs (laddove, al comma 7, in tema di guida sotto l'influsso di stupefacenti, omette di fare espresso riferimento alla disposizione citata, limitandosi a stabilire che il contravventore "e' punito con le sanzioni dell'art. 186 comma 2").

Da tale interpretazione discenderebbe la inevitabile conseguenza che, in materia di guida in stato di alterazione fisico-psichica, e' stata determinata una duplice competenza a seconda della diversa sostanza efficiente implicata: in caso di bevande alcooliche, la competenza spetterebbe al tribunale (per la espressa previsione di cui all'art. 186 comma 2); in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la competenza spetterebbe (rectius rimarrebbe, ex lege n. 274/2000) al giudice di pace (per la mancata espressa previsione di cui all'art. 187 comma 7).

A sostegno dell'eccezione, la difesa ha prodotto la recente sentenza n. 35628/2005 con la quale la sezione I della Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di competenza negativo, in un caso analogo a quello in esame, ha dichiarato la competenza del giudice di pace.

Il p.m. ha richiesto il rigetto della eccezione proposta, ritenendo sussistere in merito la competenza del tribunale in composizione monocratica, parimenti operante in ordine a entrambe le fattispecie criminose di cui agli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 cs.

Ritiene il tribunale che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

In effetti, la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

A) sulla rilevanza.

Emerge dagli atti che l'imputato, in fatto, e' stato tratto a giudizio per rispondere di guida in stato di alterazione fisica e psichica legata all'uso di sostanze stupefacenti.

Sotto questo profilo, sull'accordo delle parti, e' stata prodotta e acquisita la documentazione relativa al controllo eseguito dai verbalizzanti nei confronti dell'odierno imputato, nonche' le risultanze delle successive analisi per la ricerca di oppiacei.

Corretta appare, pertanto, la contestazione ai sensi dell'art. 187, comma 7 cs, disposizione applicabile al caso di specie.

La norma in esame rinvia espressamente all'art. 186, comma 2 cs.

Tale rinvio, peraltro, non risulta operato all'intera disciplina contenuta nel comma di riferimento.

Da un lato, infatti, si esplicita che il rinvio e' operato...

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