Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.

Titolo I
Finalita' ed oggetto della legge
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4

luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all'utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.

  2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:

    1. la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;

    2. la riduzione dell'immissione in atmosfera di gas climaalteranti;

    3. l'assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;

    4. il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;

    5. l'incremento della disponibilita' di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;

    6. nuove opportunita' di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l'abbandono del territorio;

    7. il recupero della marginalita' di talune aree rurali;

    8. la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l'incremento della disponibilita' di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;

    9. la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;

    10. la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;

    11. la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione,

    Titolo II
    LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO

    Capo I

    Iniziative di sostegno alla produzione di biomassa legnosa

    Art. 2.

    Definizione di biomassa legnosa

  3. Ai fini della presente legge con il termine biomassa legnosa si intende:

    1. materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;

    2. materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche di piante e arbusti ornamentali;

    3. materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;

    4. materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti.

  4. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.

  5. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1 si intende ordinariamente costituita da:

    1. ciocchi o tondame da ardere;

    2. legno triturato o frantumato;

    3. legno cippato;

    4. segatura e farina di legno;

    5. assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;

    6. ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.

    Art. 3.

    Interventi ammessi

  6. Sono ammessi ai contributi previsti dall'Art. 4:

    1. la piantagione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa per uso energetico;

    2. le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;

    3. il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase da specie arbustive.

  7. Sono altresi' ammessi, in misura differenziata, le piantagioni di colture legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga biomassa legnosa destinata alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.

  8. La superficie minima d'intervento, in fase di prima applicazione della presente legge, e' di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiano e per singola azienda; tali limiti potranno essere aumentati da parte della giunta regionale, nella definizione dei successivi bandi.

  9. I terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dall'applicazione della presente legge.

  10. Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate in applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose specializzate e pertanto non soggette ai vincoli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT