Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.
Finalita' ed oggetto della legge
luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all'utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.
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Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:
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la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
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la riduzione dell'immissione in atmosfera di gas climaalteranti;
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l'assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;
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il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
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l'incremento della disponibilita' di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;
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nuove opportunita' di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l'abbandono del territorio;
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il recupero della marginalita' di talune aree rurali;
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la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l'incremento della disponibilita' di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
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la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
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la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;
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la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione,
Titolo II
LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO
Capo I
Iniziative di sostegno alla produzione di biomassa legnosa
Art. 2.
Definizione di biomassa legnosa
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Ai fini della presente legge con il termine biomassa legnosa si intende:
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materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
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materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche di piante e arbusti ornamentali;
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materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
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materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti.
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Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.
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Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1 si intende ordinariamente costituita da:
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ciocchi o tondame da ardere;
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legno triturato o frantumato;
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legno cippato;
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segatura e farina di legno;
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assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
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ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.
Art. 3.
Interventi ammessi
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Sono ammessi ai contributi previsti dall'Art. 4:
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la piantagione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa per uso energetico;
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le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
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il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase da specie arbustive.
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Sono altresi' ammessi, in misura differenziata, le piantagioni di colture legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga biomassa legnosa destinata alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.
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La superficie minima d'intervento, in fase di prima applicazione della presente legge, e' di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiano e per singola azienda; tali limiti potranno essere aumentati da parte della giunta regionale, nella definizione dei successivi bandi.
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I terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dall'applicazione della presente legge.
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Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate in applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose specializzate e pertanto non soggette ai vincoli...
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