Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4

luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19

  1. Il comma 5 dell'Art. 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e' cosi' sostituito:

  2. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale.ª.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1998, n. 19

  3. Dopo l'Art. 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e' inserito il seguente articolo:

    ´Art. 5-bis (Previsione di zone no kill e zone trofeo). - 1. La carta ittica di cui all'Art. 5 provvede altresi' a individuare, in tratti di corsi d'acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio del pescato, e zone trofeo, ove e' consentito trattenere il pesce di misura.

  4. Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialita' biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e 6 per cento dell'intero sviluppo idrografico d'ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione.

  5. Le province definiscono modalita' di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonche' i periodi per l'esercizio dell'attivita' di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

  6. Le province provvedono altresi' a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonche' alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attivita' di pesca.ª.

    Art. 3.

    Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19

  7. Dopo il comma 3 dell'Art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e' aggiunto il seguente comma:

    ´3-bis. La scelta no kill deve...

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