Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche all'Art. 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
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Il comma 5 dell'Art. 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e' cosi' sostituito:
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Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale.ª.
Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
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Dopo l'Art. 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e' inserito il seguente articolo:
´Art. 5-bis (Previsione di zone no kill e zone trofeo). - 1. La carta ittica di cui all'Art. 5 provvede altresi' a individuare, in tratti di corsi d'acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio del pescato, e zone trofeo, ove e' consentito trattenere il pesce di misura.
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Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialita' biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e 6 per cento dell'intero sviluppo idrografico d'ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione.
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Le province definiscono modalita' di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonche' i periodi per l'esercizio dell'attivita' di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.
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Le province provvedono altresi' a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonche' alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attivita' di pesca.ª.
Art. 3.
Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
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Dopo il comma 3 dell'Art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e' aggiunto il seguente comma:
´3-bis. La scelta no kill deve...
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