Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 11 del 14 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. Al fine del riordino e della semplificazione della normativa regionale vigente, la presente legge disciplina le modalita' e le procedure per la redazione e l'approvazione di testi unici, riguardanti materie o settori omogenei.

    Art. 2.

    Caratteristiche ed effetti dei testi unici

  2. Ciascun testo unico racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui e' dedicato.

  3. Il testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonche' le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. Il testo unico indica altresi' esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.

  4. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono l'efficacia loro propria.

  5. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare; in caso di abrogazioni o modifiche, queste devono intervenire direttamente sul testo unico. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.

    Art. 3.

    Redazione dei testi unici

  6. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti criteri direttivi:

    1. il testo unico deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

    2. la materia o il settore omogeneo cui il testo unico e' dedicato deve essere delimitato in modo da evitare o ridurre al minimo problemi di interferenza con altre materie o settori omogenei;

    3. il testo unico deve contenere la puntuale individuazione del testo vigente delle norme e l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore;

    4. in un articolo finale del testo unico deve...

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