Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione ai comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione ai comune di Basti...
Lombardia n. 17 del 27 aprile 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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E' distaccata dal comune di Bastida Pancarana (Pavia) ed aggregata al comune di Castelletto di Branduzzo (Pavia) la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge ai sensi dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).
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E distaccata dal comune di Castelletto di Branduzzo (Pavia) ed aggregata al comune Bastida Pancarana (Pavia) la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge ai sensi dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 28/1992.
Art. 2.
Rapporti patrimoniali e finanziari
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I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'Art. 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale n. 28/1992.
Art. 3.
Strumenti urbanistici
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Le amministrazioni comunali di Bastida Pancarana e di Castelletto di Branduzzo provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.
Art. 4.
Rimborso spese
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Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia, in attuazione delle funzioni delegate di cui all'Art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e alla legge...
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