Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 18 del 4 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalita' del parco naturale

  1. E' istituito il parco naturale Spina Verde di Como ai sensi dell'Art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

  2. Il parco naturale e' istituito per perseguire le seguenti finalita':

    1. tutelare la biodiversita', conservare ed incrementare le potenzialita' faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

    2. tendere alla ricostituzione dell'ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;

    3. realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;

    4. promuovere le attivita' culturali negli ambiti di intervento dell'ente gestore, nonche' la valorizzazione, il recupero e l'utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;

    5. realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra citta' e campagna, nonche' la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.

  3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale Spina Verde di Como», allegata alla presente legge; l'individuazione puntuale dei confini e' rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell'ente gestore.

    Art. 2.

    Ente di gestione

  4. La gestione del parco naturale e' affidata al consorzio, gia' preposto alla gestione del parco regionale Spina Verde di Como, costituito con legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como»).

    Art. 3.

    Piano per il parco

  5. La tutela dei valori ambientali nonche' il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'Art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce...

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