Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como
Lombardia n. 18 del 4 maggio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e finalita' del parco naturale
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E' istituito il parco naturale Spina Verde di Como ai sensi dell'Art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
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Il parco naturale e' istituito per perseguire le seguenti finalita':
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tutelare la biodiversita', conservare ed incrementare le potenzialita' faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
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tendere alla ricostituzione dell'ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
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realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;
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promuovere le attivita' culturali negli ambiti di intervento dell'ente gestore, nonche' la valorizzazione, il recupero e l'utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
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realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra citta' e campagna, nonche' la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.
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I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale Spina Verde di Como», allegata alla presente legge; l'individuazione puntuale dei confini e' rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell'ente gestore.
Art. 2.
Ente di gestione
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La gestione del parco naturale e' affidata al consorzio, gia' preposto alla gestione del parco regionale Spina Verde di Como, costituito con legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como»).
Art. 3.
Piano per il parco
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La tutela dei valori ambientali nonche' il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'Art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce...
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