Sentenza nº 27 da Sardegna, Cagliari, 19 Gennaio 2006

Data di Resoluzione19 Gennaio 2006
EmittenteSardegna - Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 27/2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 1169/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1169/2004 proposto dal Comitato "Firma Sa Bomba", in persona dei componenti Mariella Cao, Sebastiano Cumpostu, Giuseppe Perra e Ignazio Paolo Pisu. rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Vanessa, Carlo Dore, Tiziana Meloni e Giovanni Dore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 35, presso lo studio Dore;

contro

l'Ufficio Regionale del Referendum, non costituito in giudizio;

la Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione dell'Ufficio regionale del referendum del 16 luglio 2004, con la quale è stato dichiarato inammissibile il referendum consultivo sulla presenza in Sardegna delle basi militari straniere con armamento nucleare, proposto dal Comitato "Firma sa bomba";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 novembre 2005 il consigliere Rosa Panunzio;

UDITI gli avvocati della parte ricorrente, come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F A T T O

Nell'isola di Santo Stefano esiste una base militare americana che funge da punto d'appoggio dei sommergibili a propulsione nucleare.

Ritenendo che la presenza di tali sommergibili possa determinare gravi rischi per l'ambiente e per la salute delle popolazioni che risiedono stabilmente nella zona, si è costituito un Comitato spontaneo dal nome "Firma sa bomba", che ha promosso una raccolta di firme per la proposizione di un referendum consultivo, ai sensi della legge regionale n. 20 del 1957, sulla presenza in Sardegna di basi militari straniere con armamento nucleare.

Conclusasi con esito positivo la raccolta delle firme, la Corte d'appello di Cagliari ha trasmesso gli atti all'Ufficio regionale per la decisione in ordine all'ammissibilità del referendum.

Con provvedimento del 16 luglio 2004, l'Ufficio regionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum.

Contro tale determinazione propone il Comitato ricorso giurisdizionale, deducendo il seguente articolato motivo di censura: violazione dell'art. 1 lett. F della legge regionale n. 29/1957 e successive modificazioni; violazione dell'art. 3, lett. F, dello Statuto Speciale della Sardegna; violazione dell'articolo 58 del D.P.R. n. 348/1979 e dell'articolo 80 del D.P.R. n. 616/1977; violazione degli articoli 80 e 87 della costituzione; violazione all'articolo 32 e dell'articolo 117, comma 3, della costituzione; eccesso di potere per carenza di motivazione e illogicità manifesta. Le questioni oggetto del quesito referendario rientrano tra quelle di particolare interesse sia regionale che locale, secondo quanto richiesto dall'art. 1 della legge regionale n. 29/57 sopra richiamata, difatti la presenza in Sardegna di basi militari straniere limita l'esercizio di competenze alla stessa riconosciute dalla costituzione, soprattutto in materia di urbanistica e di ambiente. La stessa Corte costituzionale, in relazione al limite del potere regionale in presenza di obblighi internazionali, ha affermato che, quando lo Stato agisce per l'attuazione di un obbligo internazionale, la sua sussistenza non può semplicemente essere affermata o desunta genericamente, ma deve essere comprovata da rigorosi procedimenti ermeneutici o da seri argomenti giustificativi, tenuto conto della rilevanza delle lesioni alla sfera di attribuzione regionale che l'esistenza di un simile obbligo può comportare. Nel caso di specie è stato siglato un accordo segreto nel 1972, ma un tale accordo non può dare vita ad obblighi internazionali suscettibili di alterare la ripartizione di poteri tra Stato e Regioni stabilita con norme di rango costituzionale.

L'ufficio regionale ha precisato che le competenze in politica estera attribuite alle regioni nel nuovo testo dell'articolo 117 Cost. sono limitate alle materie di competenza delle regioni, ma ha omesso di considerare che l'articolo 117 attribuisce la competenza relativa alla...

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