Sentenza nº 320 da Abruzzo, Pescara, 30 Maggio 2006
Data di Resoluzione | 30 Maggio 2006 |
Emittente | Abruzzo - Pescara |
n. 320/06 | Reg. Dec. |
n. 292/04 | Reg. Gen. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara
composto dai signori:
Dott. Antonio Catoni Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere, estensore
Dott. Dino Nazzaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 292/04, proposto da Gianfagna Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Russo e Maria Gabriella Iovino, elettivamente domiciliato presso i propri difensori in Pescara, c.so Vittorio Emanuele II, 10;
contro
- il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale nella persona dell'avv. Paola Di Marco, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale del Comune;
- dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) per la Provincia di Pescara, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Ufficio legale dell'Azienda nella persona dell'avv. Manuela de Marzo, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Genova, 53;
e nei confronti
- della sig.ra Gianfagna Velia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti nn. 1911-46812 e 2567-64143, con i quali il Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Pescara ha disposto con il primo atto l'annullamento e con il secondo atto la decadenza dell'assegnazione al ricorrente dell'alloggio E.R.P. sito in Pescara in via Valle delle Rose, 33; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e dell'ATER per la Provincia di Pescara ;
Vista l'ordinanza collegiale 17 giugno 2004, n. 157, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del primo dei provvedimenti impugnati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 4 maggio 2006 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l'avv. Marcello Russo per la parte ricorrente e gli avv.ti Paola Di Marco e Manuela de Marzo per le Amministrazioni resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il sig. Giuseppe Gianfagna è assegnatario dal 1° febbraio 1993 di dell'alloggio E.R.P. sito in Pescara via Valle delle Rose, 33.
Con il provvedimento nn. 1911-46812, notificatogli il 18 maggio 2004, il Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Pescara ha però disposto l'annullamento di tale assegnazione in ragione della circostanza che l'assegnazione in parola era "avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci relative alla composizione ed all'entità del reddito del nucleo familiare", per non avere considerato nella sostanza come componente il nucleo familiare anche la moglie Anna Di Lorito.
Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:
1) Incompetenza. Violazione dell'art. 33 della L.R. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96.
2) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
3) Violazione dell'art. 33, lettera b), della L.R. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96. Eccesso di potere per contraddittorietà, per difetto di motivazione e di istruttoria.
4) Eccesso di potere per contraddittorietà.
5)Violazione dell'art. 9 della L. 24 dicembre 1993, n. 560.
6) Violazione degli artt. 27 della L. 8 agosto 1977, n. 513, e 52 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e 2932 del codice civile. Violazione del principio dell'affidamento.
7) Violazione dei principi che attengono all'autotutela. Eccesso di...
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