Sentenza nº 670 da Lazio, Roma, 31 Gennaio 2006

Data di Resoluzione31 Gennaio 2006
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5630/99, proposto da SOLLAI Paolo Ignazio, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Seminara, presso il cui studio Ë elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 73;

contro

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

del decreto 13 gennaio 1999 a firma del Capo della Polizia, con il quale il ricorrente Ë stato destituito dal servizio a decorrere dal 12 giugno 1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria 27 giugno 2005 n. 5348;

Visti gli atti trasmessi dall'Amministrazione in ottemperanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005 il magistrato relatore Luigi Tosti e udito altresÏ l'avv. Daniela Scappaticci, delegata, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con il ricorso in esame, depositato in data 28 aprile 1999, il Sig. Sollai, assistente della Polizia di Stato, chiede l'annullamento del decreto 13 gennaio 1999, con il quale il Capo della Polizia lo ha destituito dal servizio a decorrere dal 12 giugno 1996 (data di inizio della sospensione cautelare dall'impiego), all'esito del procedimento disciplinare attivato a seguito della sentenza 6 febbraio 1998 della Corte di appello penale di Torino, che ha condannato il dipendente alla pena di anni 1 di reclusione e L. 500.000 di multa, perchË colpevole del reato previsto dall'articolo 453 C.P.

Avverso gli atti del procedimento disciplinare (sospeso a seguito dell'avvio dell'azione penale e riattivato dopo la condanna definitiva) sono stati dedotti i seguenti motivi:

I - Violazione di legge - art. 12 ultimo comma e art. 19 del D.P.R. n. 737/1981.

Il funzionario istruttore, nella sua relazione, ha anticipato la sanzione da infliggere all'incolpato.

II - Eccesso di potere per ingiusto procedimento disciplinare e sotto la specie della contraddittoriet‡ manifesta.

Ancora sull'indebita ingerenza del funzionario istruttore sul tipo di sanzione da applicare.

III - Violazione dell'art. 21 ultimo comma del D.P.R. n. 737/1981, in quanto il decreto di destituzione Ë stato notificato oltre il termine di legge.

IV - Violazione di legge in relazione all'art. 19 del D.P.R. n. 737/1981 ed agli artt. 112 e 149 del D.P.R. n. 3/1957; eccesso di potere.

Due membri del Consiglio di disciplina hanno partecipato ad entrambi i procedimenti instaurati a carico del ricorrente (il primo dei quali era stato sospeso a seguito dell'avvio dell'azione penale).

V - Violazione di legge in relazione all'art. 9 secondo comma della legge 7 febbraio 1990 n. 19. eccesso di potere per ingiusto procedimento.

Il procedimento disciplinare si Ë concluso oltre il termine...

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