Sentenza nº 366 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 2010

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione22 Dicembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 366

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 27 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia nel procedimento vertente tra Casiero Grazia e il Comune di Biccari ed altra con ordinanza del 24 settembre 2009, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento della Sun System s.p.a. ed altra;

udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1.1. – Nel corso di giudizio di impugnazione da parte di Casiero Grazia di alcuni provvedimenti amministrativi con cui il Comune di Biccari ha vietato l’inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari ad 1 MW, per il quale la Casiero aveva inoltrato una denuncia di inizio di attività, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza del 24 settembre 2009 (reg. ord. n. 5 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

1.2. – Il rimettente riepiloga le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici, muovendo dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il cui art. 12 stabilisce, al comma 3, che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il comma 5 dell’art. 12 prevede, poi, un regime semplificato per gli impianti di minore capacità produttiva, richiamando la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 fissa a 60 kW la soglia per la produzione di energia eolica in regime semplificato. Maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina semplificata della DIA possono essere individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1.3. – La Regione Puglia avrebbe, per contro, inteso accentuare la semplificazione procedurale per la realizzazione di impianti eolici aventi una ridotta capacità di generazione. Infatti, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, applicabile ratione temporis, ha disposto che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con potenza...

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