Ordinanza del 30 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 2006) emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Comune di Sassuolo contro Immobiliare Sportiva Sassolese S.p.A. Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, p...

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Comune di Sassuolo, in persona del sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con delibera di G.M. n. 253 del 22 dicembre 2003, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Cesare Glendi, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri, 5 presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi ricorrente;

Contro Immobiliare Sportiva Sassolese S.p.A., con sede in Sassuolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Francesco D'Ayala Valva e Massimo Turchi, elettivamente domiciliata in Roma, via Boccioni, 4, presso lo studio del primo, controricorrente, avverso la sentenza n. 77/06/03 della Commissione tributaria regionale di Bologna - Sez. n. 06, in data 1 ottobre 2003, depositata il 5 novembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta all'udienza dell'8 febbraio 2005 dal relatore cons. Antonino Di Blasi;

Uditi, altresi', gli avv.ti C. Glendi, per il comune ricorrente, e M. Turchi per la societa' intimata;

Sentito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in subordine, sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della normativa di riferimento.

Svolgimento del processo

La Immobiliare Sportiva Sassolese S.p.A., con sede in Sassuolo, impugnava in sede giurisdizionale l'avviso, notificatole in data 21 dicembre 2001, con il quale il Comune di Sassuolo rettificava la denuncia ICI, relativa all'anno 1995, afferente due unita' immobiliari site in Sassuolo, via Vandelli n. 25, classificate in categoria D6 e che, invece, erano state esposte a valore contabile e dichiarate esenti da imposizione ex art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992.

Deduceva di avere titolo alla chiesta esenzione, sussistendo i requisiti per accedere al beneficio, trattandosi di immobili locati ad un ente non commerciale e dallo stesso utilizzati.

L'adita Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 266/03/2002 rigettava il ricorso affermando che, poiche' soggetto passivo d'imposta non poteva che essere il proprietario dell'immobile che nel caso, pacificamente espletava attivita' di natura commerciale, il chiesto beneficio fiscale non poteva essere riconosciuto.

L'impugnazione della contribuente, che riproponeva le doglianze formulate con il ricorso di prime cure, ribadendo che l'esenzione competeva malgrado il proprietario avesse locato a terzi l'immobile, alla semplice condizione che i requisiti per godere del beneficio fossero presenti in capo al locatario, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale con la sentenza in epigrafe indicata.

Opinavano, in particolare, i giudici di appello che solo a partire dal 1998 l'art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 ha attribuito agli enti locali il potere di limitare l'esenzione da imposizione agli immobili che oltre che utilizzati fossero pure posseduti dall'ente non commerciale, sicche' per il periodo pregresso, e quindi anche per l'anno 1995 di che trattasi, il beneficio doveva essere riconosciuto, pur non essendovi identita' tra il soggetto proprietario del bene e quello utilizzatore.

Con ricorso notificato il 16 gennaio 2004 ed affidato a due mezzi, il Comune di Sassuolo ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

Con controricorso notificato il 18 febbraio 2004, la societa' ha chiesto il rigetto...

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