Ordinanza emessa il 14 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 luglio 2006) dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Mbar Ya ed altri Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento im...

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di: 1) Mbar Ya; 2) Cheikh Diop; 3) Dara Dji, tutti generalizzati in atti; ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - I tre imputati venivano tratti in arresto in ordine al delitto punto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998; fissata l'udienza del 21 settembre 2005, l'arresto veniva convalidato, dopo di che gli imputati chiedevano che si procedesse con il rito abbreviato, che veniva ammesso dal tribunale. Veniva altresi' disposta l'acquisizione di documentazione, ritenuta necessaria ai fini del decidere.

    Orbene, rispetto agli apprezzamenti dovuti sul merito dell'accusa elevata a carico dell'imputato, appare preliminare la valutazione dovuta in ordine alla conformita' alla Carta costituzionale delle previsioni edittali stabilite per il reato in esame, peraltro nei limiti in cui tale valutazione e' consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    In relazione ad identica fattispecie, tra gli altri, anche il Tribunale di Trieste in composizione monocratica ha proposto questione di legittimita' costituzionale, il cui contenuto questo Tribunale condivide appieno e che qui si riporta, facendolo proprio.

  2. - Il testo originario dell'art. 14 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso da questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

    La fattispecie penale di cui trattasi e' stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesi a un anno, prevedendo per tale reato l'arresto obbligatorio.

    Con la sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli art. 3 e 13 Cost. "nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto", per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale;

    E' quindi intervenuto il d.l. 14 settembre 2004, n. 241, che non modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge 189/2002, ma riformulava il testo dell'art. 14, comma 5-quinquies limitando l'arresto obbligatorio all'ipotesi di cui al comma 5-quater (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso), gia' prevista come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

    In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter veniva previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, ipotesi per la quale veniva mantenuta la pena dell'arresto da sei mesi a un anno); veniva nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio.

  3. - E' dunque intervenuto un notevole inasprimento della pena, della cui proporzionalita' e ragionevolezza si dubita.

    Deve essere qui richiamato il criterio costantemente adottato dalla Corte costituzionale, che, pur...

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