Ordinanza emessa il 21 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 luglio 2006) dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico Mitrov Rosen Vladov Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento im...

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Mitrov Rosen Vladov, nata in Bulgaria, a Svoge, il 9 febbraio 1962, ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - In data 7 novembre 2005 Mitrov Rosen Vladov presso il Valico stradale internazionale di Rabuiese risultava inottemperante all'ordine del Questore di Roma, notificatogli il 17 agosto 2005 che gli imponeva di lasciare il territorio nazionale entro i successivi cinque giorni. Il predetto veniva quindi indagato in stato di liberta' in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286/1998 e, in base al disposto dell'art. 14, comma 5-quinques dello stesso decreto legislativo veniva citato a piede libero al dibattimento per il giudizio direttissimo.

    All'udienza del 21 dicembre 2005, dichiarato aperto il dibattimento, si procedeva all'esame dell'assistente di Polizia di Stato che aveva effettuato i controlli presso il suddetto Valico; veniva acquisita documentazione. Quindi le parti concludevano come in epigrafe.

    Orbene, alla luce della richiesta di pena formulata dal rappresentante dell'accusa, conformemente, peraltro, alle attuali previsioni normative attinenti al reato per cui si procede, si impone, preliminarmente, la valutazione dovuta in ordine alla conformita' alla carta costituzionale delle previsioni edittali stabilite per il reato in esame, peraltro nei limiti in cui tale valutazione e' consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 novembre 1953, n. 87. In relazione ad identica fattispecie, tra gli altri, anche il Tribunale di Trieste, in altra composizione monocratica, ha proposto questione di legittimita' costituzionale, il cui contenuto questo tribunale condivide appieno e che qui si riporta, facendolo proprio:

  2. - Il testo originario dell'art. 14 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto;

    La fattispecie penale di cui trattasi e' stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesi a un anno, prevedendo per tale reato l'arresto obbligatorio;

    Con la sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost. "nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto", per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale;

    E' quindi intervenuto il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 che non modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge n. 189/2002 ma riformulava il testo dell'art. 14 comma 5-quinquies limitando l'arresto obbligatorio all'ipotesi di cui al comma 5-quater (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso), gia' prevista come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni;

    In sede di conversione del decreto-legge citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter veniva previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata...

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