Ordinanza emessa il 14 gennaio 2006 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Tirtara Ionel Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessivit...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 214/2006 RGNR mod. 21, a carico di Tirtara Ionel, nato il 21 ottobre 1961 in Romania, imputato come in atti, ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - In data 14 gennaio 2006 Tirtara Ionel veniva tratto in arresto dalla p.g., perche' ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo: all'odierna udienza l'arresto veniva convalidato, dopo di che l'imputato chiedeva il giudizio abbreviato.

    Poiche' dagli atti contenuti nel fascicolo del p.m. dovrebbe pervenirsi ad una condanna dell'imputato, questo giudice deve preventivamente valutare la congruita' della pena prevista dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (cfr. la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, e' pregiudiziale la valutazione concernente la conformita' alla carta costituzionale delle norme di cui potra' essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione e' consentita dall'art. 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

  2. - Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

    Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

    L'art. 46, comma 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151 TULPS; a questa e' subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo pero' immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

    L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha poi pero' inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

    Infine, la sanzione edittale e' stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004. n. 271, per il quale la medesima condotta e' punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

    Peraltro, il d.l. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione edittale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola - dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno - a quella della reclusione da uno a quattro anni.

    Le modifiche alla normativa de qua dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, "... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ...", per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

    D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si puo' desumere l'"intenzione" del Legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della...

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