Ordinanza emessa il 1? marzo 2006 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Diaconu Valentin lulian Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - ...

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Diaconu Valentin, nato in Romania, a Caras Severin, il 29 giugno 1980, ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - In data 24 febbraio 2006 Diaconu Valentin all'esito di un controllo da parte di personale appartenente al Comando Provinciale di Trieste, risultava inottemperante all'ordine del Questore di Gorizia, notificatogli il 30 ottobre 2004 che gli imponeva di lasciare il territorio nazionale entro i successivi cinque giorni. Il predetto veniva quindi tratto in arresto in base al disposto dell'art. 14, comma 5-quinques, d.lgs. n. 286/1998 ed indagato in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter stesso d.lgs. All'udienza del 27 febbraio 2006 veniva convalidato l'arresto del Diaconu e rimesso in liberta' il medesimo, che chiedeva termine ex art. 558, comma 7, c.p.p. per il giudizio direttissimo. Alla successiva udienza odierna, assente l'imputato, dichiarato aperto il dibattimento, il p.m. ed il difensore chiedevano l'acquisizione, ai fini della piena utilizzabilita', degli atti del fascicolo delle indagini preliminari, oltre che di quanto gia' acquisito all'udienza di convalida, senza formulare alcuna richiesta istruttoria orale. Senza l'espletamento di alcun incombente testimoniale, quindi, le parti concludevano come in epigrafe.

    Orbene, alla luce della richiesta di pena formulata dal rappresentante dell'accusa, conformemente, peraltro, alle attuali previsioni normative attinenti al reato per cui si procede, si impone, preliminarmente, la valutazione dovuta in ordine alla conformita' alla carta costituzionale delle previsioni edittali stabilite per il reato in esame, peraltro nei limiti in cui tale valutazione e' consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbrao 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In relazione ad identica fattispecie, tra gli altri, anche il Tribunale di Trieste, in altra composizione monocratica, ha proposto questione di legittimita' costituzionale, il cui contenuto questo tribunale condivide appieno e che qui si riporta, facendolo proprio;

  2. - Il testo originario dell'art. 14 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto.

    La fattispecie penale di cui trattasi e' stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesio a un anno prevedendo per tale reato l'arresto obbligatorio;

    Con la sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illeggitimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies per contrasto con l'artt. 3 e 13 Cost. "nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 e' abbrogato l'arresto dell'autore del fatto", per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale;

    E' quindi intervenuto il d.l. 14 settembre 2004, n. 241, che modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge 189/2002, ma riformulava il testo dell'art. 14, comma 5-quinquies limitando l'arresto obbigatorio all'ipotesi di cui al comma 5-quater (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso), gia'...

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