Sentenza nº 9101 da Council of State (Italy), 16 Dicembre 2010

Data di Resoluzione16 Dicembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 04989/2009, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI IDONEITA? AL SERVIZIO DI POLIZIA.

sul ricorso numero di registro generale 5807 del 2010, proposto da:

Giancarlo Comune, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Senatore, con domicilio eletto presso l'avv. Paola Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;

Ministero dell'Interno;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010, relatore il Consigliere. Domenico Cafini, udito l'avvocato Lattanzi, per l'avv. Senatore;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con ricorso in appello il sig. Giancarlo Comune, già nominato allievo vice-ispettore del ruolo degli ispettori di P.S. in quanto vincitore del concorso pubblico indetto con D.M. 23 novembre 1999 ed avviato alla frequenza del settimo corso per ispettori di Polizia svolto in Nettuno, impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I ter, 16 luglio 2007 n. 6394, con la quale era stato respinto il gravame dal medesimo proposto, volto essenzialmente all'annullamento del provvedimento disciplinare adottato a suo carico in data 31 maggio 2005 e del successivo provvedimento, comunicato il 6 giugno 2005, con cui i competenti organi del Ministero dell'interno avevano dimesso il ricorrente dal corso per vice ispettori anzidetto ai sensi dell'at. 27-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, non avendo egli conseguito il giudizio di idoneità al servizio di Polizia di cui all'art. 15 del d.m. 4 dicembre 2003, n. 370.

    La sentenza con cui, oltre al ricorso, venivano respinti i motivi aggiunti successivamente proposti dall'interessato escludeva, da una parte, quanto alla sanzione disciplinare, che fossero ravvisabili nel caso in esame i dedotti errores in procedendo in ordine all'attività in concreto svolta; dall'altra, quanto al merito, che le valutazioni nella specie svolte dagli organi disciplinari del Ministero intimato fossero meritevoli di censura, anche in considerazione della consistenza obiettiva dei fatti contestati al sig. Comune; per quanto riguardava il giudizio di non idoneità al servizio in Polizia (e la conseguente dimissione dal corso all'origine dei fatti di causa) l'adito Tribunale amministrativo riteneva, peraltro, non incongruo il giudizio nel complesso fortemente negativo formulato nei confronti dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 15 del d.m. 370 del 2003, non potendo deporre in senso contrario la sola circostanza per cui l'allievo vice-ispettore in questione avesse riportato risultati piuttosto positivi nell'ambito delle prove di profitto.

    A sostegno del gravame in appello il sig. Comune formulava i seguenti motivi, con riferimento, in particolare, al mancato conseguimento del giudizio di idoneità al servizio in Polizia:

    1. violazione del principio del giusto procedimento amministrativo e di imparzialità di cui all'art. 97, Cost.; violazione degli artt. 3, comma 1 e 111, comma 2, Cost. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, D.M. n. 370 del 2003; eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione di fatti decisivi per il giudizio e per contraddittorietà fra più atti; erroneità per manifesta illogicità ed arbitrarietà, per difetto di istruttoria, per motivazione illogica, contraddittoria, insufficiente ed incongrua; erroneità per omissione di pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27-quater, commi 1 e 3 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e sulla violazione dell'art. 69 d.P.R. 335 del 1982; violazione degli artt..da 1 a 7 d.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461; b) manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà della motivazione relativamente ai punti b), c) e d); c) erroneità della sentenza sui punti a), b), c) e d) relativi al mancato conseguimento del giudizio di idoneità al servizio di polizia per difetto di motivazione e per reiterata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.m. n. 370 del 2003, oltre che per violazione del principio del giusto procedimento ex art. 97, Cost. e per sviamento di potere; d) erroneità della sentenza con riguardo al capo relativo al mancato conseguimento del giudizio di idoneità al servizio di polizia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.m. n. 370 del 2003, parametro I ; omissione di pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27-quater, commi 1 e 3 d.P.R. n. 335 del 1982 e sulla violazione dell'art. 69 d.P.R. n...

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