Sentenza nº 3846 da Council of State (Italy), 19 Luglio 2005

Data di Resoluzione19 Luglio 2005
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3846/05

Reg.Dec.

N. 10395 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10395/2004 proposto dal CENTRO EUROPA 7 S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pace, dall'Avv. Giuseppe Oneglia e dall'Avv. Ottavio Grandinetti con domicilio eletto in Roma piazza delle Muse n. 8 presso Associazione Professionale Studio Legale Pace;

contro

il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e l'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma Sezione II n.9315/2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro;

Uditi gli Avv.ti Pace, Grandinetti e l'Avv. dello Stato Polizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

  1. La società ricorrente ha partecipato alla gara, indetta in attuazione della l. n. 249 del 1997, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva, su frequenze terrestri in ambito nazionale, ed, essendosi classificata con l'emittente "Europa 7" al settimo posto della relativa graduatoria, ha ottenuto il rilascio di una delle suddette concessioni (D.M. 28 luglio 1999), nella quale, pur prevedendosi che in forza del suddetto provvedimento l'istante aveva titolo ad installare ed esercitare una rete d'impianti di radiodiffusione televisiva, si rinviava, per l'assegnazione delle specifiche frequenze, all'adozione, successiva, del relativo piano.

  2. Non avendo le competenti amministrazioni proceduto all'assunzione di alcun provvedimento di assegnazione delle frequenze, la società ricorrente, sul presupposto che in forza del rilascio della citata concessione aveva conseguito il diritto soggettivo all'attribuzione delle frequenze necessarie per svolgere l'attività di radiodiffusione televisiva, ha proposto il ricorso di primo grado con cui ha chiesto:

    1. il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'attribuzione delle frequenze de quibus e la conseguente condanna, ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, così come modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000, a provvedere all'assegnazione delle stesse;

    2. la condanna delle amministrazioni convenute, ciascuna per la parte di sua responsabilità, ai danni subiti, come quantificati in sede di memoria conclusionale, in relazione alla mancata tempestiva copertura di almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia.

  3. Si sono costituiti il Ministero delle Telecomunicazioni e l'Agenzia per le Garanzie nelle comunicazioni, i quali, dopo aver illustrato l'evoluzione della normativa disciplinante la materia oggetto della presunta controversia, hanno contestato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni del ricorso, chiedendone il rigetto.

  4. Il Tar ha ritenuto, con la sentenza impugnata, che il punto centrale della controversia fosse la natura della situazione soggettiva maturata a favore di Centro Europa in forza del menzionato atto concessorio.

    Al riguardo - ha notato il Tar - l'interessata ha affermato, richiamando alcuni articoli (2 e 5) del regolamento dell'AGCOM in materia di rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva, che il relativo oggetto "consisteva indiscutibilmente nell'attribuzione delle radiofrequenze, utilizzando le quali i richiedenti possono operare mediante impianti di trasmissione".

  5. Il Tar ha sottolineato che, se l'oggetto della concessione de qua, consiste nell'attribuzione di determinate frequenze, allora la mancata assegnazione delle stesse costituisce un vizio del provvedimento ampliativo, che non può non comportarne l'illegittimità per violazione delle citate disposizioni regolamentari, tesi peraltro sostenuta dalla società istante in precedenti ricorsi, per cui, conseguentemente, sarebbe contraddittorio collegare la nascita di un diritto soggettivo ad ottenere le frequenze ad un provvedimento che risulterebbe in palese contrasto con la disciplina in materia.

  6. Il Collegio giudicante in primo grado ha ritenuto di accedere ad una diversa ricostruzione della vicenda, tenendo conto che la concreta individuazione delle frequenze (le quali, giova ripeterlo, costituiscono elemento essenziale di una concessione per la radiodiffusione televisiva, tanto che in loro assenza il provvedimento risulta incapace di produrre i propri effetti tipici) è stata posticipata e subordinata alla successiva adozione dei necessari provvedimenti delle amministrazioni competenti.

  7. In sostanza, in ordine alla natura dei provvedimenti d'assegnazione delle suddette frequenze, il Tribunale, concordando con la difesa erariale ed i rilievi da essa svolti in sede di discussione orale in primo grado, ha osservato che tali provvedimenti hanno natura autoritativa, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 102/1990, secondo cui l'oggetto della concessione per la radiodiffusione televisiva consiste nell'attribuzione del potere d'installare ed esercitare una rete d'impianti che impegnano determinate porzioni di etere (frequenze radioelettriche) il cui governo tecnico spetta allo Stato, per il tramite delle amministrazioni a ciò competenti.

  8. Deve essere sottolineato che i ripetuti provvedimenti - continua il Tar - in relazione alla natura tecnica delle relative valutazioni e degli interessi pubblici e privati coinvolti, non possono non essere caratterizzati da ampia discrezionalità.

  9. In tale contesto, quindi, la situazione soggettiva derivante in capo alla società ricorrente dal rilascio della concessione, non ha - secondo il Tar - la natura di diritto soggettivo alla assegnazione di determinate frequenze, bensì è un interesse qualificato a che le amministrazioni adottino, anche debitamente diffidate sulla base della procedura di silenzio-rifiuto, alla luce della normativa vigente all'atto della assunzione della relativa determinazione, gli atti necessari al fine di consentire che la concessione a suo tempo rilasciata possa produrre i suoi effetti tipici.

  10. Una simile interpretazione non deve essere intesa - secondo il Tar - nel senso che le amministrazioni resistenti siano in ogni caso vincolate, in questa successiva fase, ad adottare provvedimenti positivi d'assegnazione delle frequenze, atteso che circostanze fattuali e normative, successive al rilascio della concessione, da evidenziare con chiarezza nelle suddette determinazioni, ben potrebbero precludere una simile eventualità.

  11. Pertanto il Tar conclude nel senso che la pretesa avanzata in ricorso al riconoscimento di un diritto all'assegnazione delle frequenze e la domanda di condanna, ex artt. 33 e 35 del d. lgs. n. 80/1998, così modificato dall'art. 7 l. n. 205/2000, a provvedere all'assegnazione delle stesse, sia inammissibile.

  12. Il Collegio di primo grado poi, in relazione alla seconda delle domande avanzate dalla società ricorrente, tesa ad ottenere la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti per la mancata tempestiva assegnazione delle frequenze in adempimento di quanto disposto dalla concessione rilasciata nel 1999 osserva che la pretesa in questione si fonda sul presupposto, non condiviso alla luce delle argomentazioni spiegate in punto d'inammissibilità della prima domanda, che l'istante avesse acquisito, in forza del provvedimento ampliativo rilasciatole nel 1999, un diritto soggettivo al conseguimento delle necessarie frequenze, per cui il comportamento assunto dalle amministrazioni a riguardo si sarebbe, conseguentemente, configurato come una sorta d'inadempimento agli obblighi nascenti dalla concessione.

  13. Poiché la situazione soggettiva dell'interessata viene dal Tar, per quanto illustrato, ritenuta posizione d'interesse legittimo pretensivo a che le competenti amministrazioni integrino il contenuto del provvedimento, fermo il potere delle stesse di adottare eventualmente determinazioni negative sulla base di circostanze fattuali e di diritto sopravvenute, la domanda della società ricorrente è stata rigettata.

  14. Avverso la sentenza di primo grado propone appello Centro Europa 7 s.r.l. ricordando che, a seguito della gara indetta dal Ministero delle Comunicazioni in attuazione della legge 31 luglio 1997 n. 249 (c.d. legge Maccanico), ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione su frequenze terrestri in ambito nazionale, essendosi classificata al settimo posto della relativa graduatoria, aveva ottenuto il rilascio di una delle suddette concessioni.

  15. Più precisamente la società puntualizzava che il 28 luglio 1999 il Ministro delle Comunicazioni aveva sottoscritto la citata concessione; che il 22 settembre 1999 la concessione di Europa 7 era stata registrata presso la Corte dei Conti; che il successivo 28 ottobre 1999 il titolo concessorio (di cui al d.m. 28 luglio 1999) era stato materialmente rilasciato alla ricorrente.

  16. L'art. 1 della menzionata concessione dispone che:

    "Alla società Centro Europa 7 a r.l. con sede in Roma, con denominazione Europa 7, sono concessi l'installazione e l'esercizio di una rete d'impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale tra quelle individuate nelle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernenti "Piano nazionale d'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva" citate nelle premesse. La rete...

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