Sentenza Breve nº 2473 da Council of State (Italy), 17 Maggio 2005

Data di Resoluzione17 Maggio 2005
EmittenteCouncil of State (Italy)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N.2473/2005

Reg. Dec.

N. 9109 Reg. Ric.

Anno 2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

ai sensi dell'art. 9 della legge 205 del 2000

nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2004

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

contro

Cito Salvatore non costituitosi

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Campania sede di Napoli Seconda Sezione del 2 ottobre 2003 n. 12329, resa tra le parti, concernente annullamento cartolina precetto

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della

sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Udito il relatore Cons. Sandro Aureli e uditi, altresì, per le parti 'Avvocato dello Stato Pampanelli;

Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

Il sig. Cito Salvatore con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la cartolina precetto n. 08/22-03/TAR 14 del 09.06.2003 disponente il suo avvio alle armi, a decorrere dal 16 luglio 2003, ritenendolo illegittimo in quanto elusivo di precedente giudicato, nonchè tardivo ex art. 1 D.P.R. n.504 del 1997.

Il sig. Cito, aveva già impugnato innanzi al TAR una precedente cartolina precetto conseguente al diniego di dispensa, lamentandone la pretesa illegittimità in relazione al fatto che in essa, si prevedeva una sede di destinazione oltre i 100 KM, dalla sua residenza

A seguito della sentenza del TAR ad esso favorevole, l'Amministrazione aveva reiterato la precettazione mediante il decreto del 20 .05.2003, emendando il provvedimento dei vizi censurati dal TAR, con nuova destinazione ad Avellino.

Con la sentenza in epigrafe il medesimo TAR, pronunciando ex art. 9 L. n. 205 del 2000, ha annullato detto secondo decreto in quanto ritenuto viziato sotto il profilo della tardività, per essere stato emesso al di fuori del termine di nove mesi di cui all'art. 1 del d.lgs. 504 del 1997.

Di detta decisione l'Amministrazione della Difesa ha chiesto l'annullamento.

L'appellato non si è costituito.

Alla Camera di Consiglio del 30 novembre 2004, il Presidente comunicava alle parti che il giudizio...

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