Sentenza nº 264 da Sicilia, Catania, 17 Febbraio 2005
Data di Resoluzione | 17 Febbraio 2005 |
Emittente | Sicilia - Catania |
REPUBBLICA ITALIANA N. 0264/05 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4100/98 Reg. Gen.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. int. 3^ )
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
-Dr. Italo VITELLIO Presidente
-Dr. Ettore LEOTTA Consigliere
-Dr. Paola PULIATTI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4100 del 1998 R.G. proposto dalla Sig.ra Cardillo Loredana, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Cittadino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, via Oliveto Scammacca, 3/C;
CONTRO
Il Comune di Agira, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pistone Nascone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando, n. 15 ;
e nei confronti di
Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
- Della deliberazione di G.M. n. 168 del 15.5.1998, avente ad oggetto "indennità di fine rapporto a favore del personale di cui alla l. 285/1977", con cui si rigetta l'istanza della ricorrente ad avere liquidata l'indennità di fine rapporto.
- di ogni altro atto connesso, conseguenziale e antecedente.
E per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad avere corrisposta l'indennità di fine rapporto per il periodo di lavoro a tempo determinato svolto ai sensi della l. 285/1977, pari a lire 6.895.736, con condanna al pagamento di tali somme oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 9 novembre 2004 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è stata assunta dal Comune di Agira ai sensi della l. n. 285/1977, con contratto a termine per l'attuazione di progetti concernenti opere e servizi socialmente utili.
Inizialmente, le era stata corrisposta l'indennità di fine rapporto, fino al 31.12.1982.
Tuttavia, a seguito di disposizione dell'Assessorato Regionale alla Presidenza n. 2684/Gr. IX del 28.3.1983, l'indennità in precedenza liquidata è stata recuperata e riversata alla Regione stessa.
Successivamente e per il periodo intercorrente dall'1.1.1983 all'1.6.1985, data in cui è avvenuta l'immissione in ruolo, non è stata corrisposta...
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