Sentenza nº 8420 da Council of State (Italy), 03 Dicembre 2010

Data di Resoluzione03 Dicembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

per la declaratoria di nullità e/o annullamento del provvedimento adottato in data 27 maggio 2010 dal delegato del Commissario ad acta e per la esecuzione delle decisioni n.4267/07 e n.3817/08 del Consiglio di Stato, Sezione V , rese tra le parti, concernenti RICERCA DI MERCATO PER REALIZZAZIONE SEDE UNICA UFFICI GIUDIZIARI

sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2010, proposto da:

Impresa Pizzarotti & C. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Eugenio Lorusso, Diego Vaiano e Marco Annoni, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3;

- Comune di Bari,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Renato Verna, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

-Sindaco del Comune di Bari, Giunta Comunale di Bari, Consiglio Comunale di Bari;

-Commissione di Manutenzione della Corte D'Appello di Bari, Ministero della Giustizia, Prefetto di Bari nella qualità di Commissario ad Acta nominato con decisione del Consiglio di Stato, V, N. 3817/2008, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ed ivi domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-avv. Rotunno Vito nella qualità di Commissario ad acta delegato;

Visti il ricorso per incidente di esecuzione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari , della Commissione di Manutenzione della Corte D'Appello di Bari, del Ministero della Giustizia e del Prefetto di Bari nella qualità di Commissario ad Acta nominato con decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3817/2008;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Lorusso, Annoni, Loiodice e l'Avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con ricorso per incidente di esecuzione notificato in data 23 giugno 2010 , l'Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del provvedimento adottato in data 27 maggio 2010 dal delegato del Commissario ad acta per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, sez. Quinta, n. 4267 del 1° agosto 2007 e n. 3817 del 31 luglio 2008.

    2 .La vicenda trae origine dalla pubblicazione , in data 14 agosto 2003, da parte del Comune di Bari dell'avviso pubblico di ?Ricerca di mercato? finalizzato alla realizzazione ?nel più breve tempo possibile? di una nuova, idonea ed adeguata sede unica in cui accorpare tutti gli uffici giudiziari aventi sede nella città di Bari, secondo le indicazioni contenute nel documento predisposto dalla Corte d'Appello di Bari ed approvato dalla Commissione di Manutenzione. Nell'avviso si specificavano le caratteristiche del progetto da presentare, si esigeva l'impegno del proponente ad avviare i lavori di costruzione delle opere entro il 31 dicembre dell'anno allora corrente (2003) , si richiedevano chiare ed esaustive indicazioni circa gli oneri, con relative modalità di pagamento a carico dell'amministrazione comunale e della Giustizia, tenendo conto che le risorse disponibili erano pari a 43,5 milioni di euro, già assegnati , e a 3 milioni di euro relativi a canoni annuali all'epoca già sostenuti dal Comune per la locazione degli immobili sede degli uffici giudiziari.

    Veniva selezionata, tra le quattro proposte pervenute, quella dell'impresa Pizzarotti , in base alla quale talune opere sarebbero state vendute all'amministrazione comunale (per 43 milioni di euro) e la restante parte locate per un canone di 3 milioni di euro all'anno.

  2. Successivamente, veniva comunicata dal Ministero della Giustizia (nota 4.2.2004) la perdita di parte dei fondi statali , che si riducevano a 18,5 milioni di euro. Veniva pertanto riformulata dall'impresa la proposta ridotta in funzione della nuova entità dei finanziamenti.

    Nel settembre 2004 venivano meno anche i residui stanziamenti statali.

  3. Con una ulteriore proposta, l'impresa comunicava che si sarebbero potute realizzare le opere in regime di locazione previste dall'offerta progettuale.

  4. Data l'inerzia dell'amministrazione seguita alla conclusione della selezione ed ai contatti intercorsi tra essa e l'impresa, questa attivava la procedura di cui all'art. 21 bis della legge 1034/1971 per sentir affermare l'obbligo del Comune di provvedere.

  5. Dopo una prima sfavorevole sentenza del Tar Puglia (sent. n. 363 in data 8 febbraio 2007) , fondata sulla insussistenza in capo alla ricorrente di una posizione tutelabile ai sensi dell'art. 21 bis, il Consiglio di Stato , in accoglimento dell'appello, riteneva non esaurito il procedimento con l'approvazione degli esiti della ricerca di mercato , cui era seguita la nota del Ministero della Giustizia n. 249 del 4 febbraio 2004 di sollecito circa la verifica della realizzabilità dell'opera anche in seguito dei mutamenti del quadro economico, e statuiva che l'Amministrazione comunale ?nel rispetto dei principi di ragionevolezza, buona fede ed affidamento, deve, dando consequenzialità ai propri atti, dare al procedimento una conclusione plausibilmente congrua, verificando, nell'ambito delle proposte pervenute, la possibilità di realizzazione dell'opera nei limiti del mutato quadro economico?.

    La sentenza veniva impugnata dal Comune di Bari rispettivamente con ricorso per revocazione e con ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  6. Veniva quindi nuovamente adito il Consiglio di Stato per l'esecuzione della sentenza n. 4267/2007.

    Questa Sezione, con la decisione n. 3817/2008, ritenuta non impeditiva la pendenza dei ricorsi per revocazione e per cassazione e riconosciuta l'inottemperanza del Comune nonostante l'adozione della delibera di G.C. n. 61 del 4 febbraio 2008, ordinava all'amministrazione comunale di dare piena ed integrale esecuzione al dictum racchiuso nella decisione n. 4267/2007 nel termine di trenta giorni nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Bari per il compimento, anche tramite un suo delegato, in via sostitutiva di tutti gli atti necessari all'esecuzione della predetta decisione.

  7. Il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile con decisione di questa Sezione n.3816/2008.La Cassazione, con ordinanza resa a Sezioni unite n.30059 in data 23 dicembre 2008, respingeva il ricorso, riconoscendo che l'art. 2 della L. n. 241 del 1990 in astratto attribuisce al privato un interesse legittimo alla conclusione dei procedimenti riferiti a rapporti caratterizzati da discrezionalità amministrativa , mentre attiene al merito, incensurabile in sede di ricorso per motivi di giurisdizione, la verifica in concreto dell'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Giudicava, inoltre , la pronuncia esente dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, non contenendo essa alcuna autonoma statuizione di merito, essendosi limitata a richiamare i limiti dell'attività da compiere nel portare a termine il procedimento.

  8. Successivamente, sono seguiti due provvedimenti, l'uno del Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Bari in data 21 novembre 2008, l'altro ,di iniziativa del Comune , giunto al termine dei lavori di una Commissione di valutazione nominata per l'ottemperanza del giudicato, adottato con delibera di giunta n. 1207 del 24 novembre 2008.

    Con il primo, il Commissario ha dato atto che le due offerte dell'impresa Pizzarotti sono contenute nel quadro di riferimento e valide sotto il profilo tecnico-funzionale, alla stregua delle prescrizioni dell'avviso di procedura e del quadro esigenziale in esso richiamato e che l'offerta dell?1/4/2004 e successive modifiche è in linea con le attuali disponibilità economiche del Comune, ritenendo così concluso positivamente il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT