Sentenza nº 447 da Lombardia, Milano, 24 Febbraio 2005

Data di Resoluzione24 Febbraio 2005
EmittenteLombardia - Milano

sezione prima sentenza n.447 del 24.2.2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

1^ Sezione

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

Dr. Ezio Maria Barbieri Presidente

Dr. Riccardo Giani Referendario rel.

Dr. Maria Grazia Vivarelli Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art.26,4°comma, L.n.1034/71

sul ricorso R.G. 11/2005 proposto da Carmela Guerriero, Anna Aurisano e Giovanni Guglielmi rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Barboni e Anna Nardone e domiciliati presso il loro studio in Milano, viale regina Margherita, n. 1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, n. 1

e nei confronti di

Francesco Marletta e Esterina Fiordellisi, non costituiti

per l'annullamento previa sospensione

del D.D.G. Ministero dell'Interno 30 marzo 2001 che ha bandito il corso-cocorso a 713 posti nell'ambito della posizione economica C1 riservato al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno appartenente alle posizioni economiche B1, B2,B3 per l'accesso al profilo di collaboratore amministrativo, nella parte in cui non prevede il diritto alla valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione al corso di formazione nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la memoria difensiva di costituzione del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 27 gennaio 2005, relatore il dott. Riccardo Giani, i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Sentite sul punto le parti e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Ministero degli Interni nella posizione economica B3, hanno presentato domanda di partecipazione al corso-concorso per la copertura di 713 posti nella posizione economica C1 riservato al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno in possesso di certi requisiti, ma in esito allo svolgimento della prova selettiva, consistente nella soluzione di quiz a carattere professionale, sono stati esclusi dal corso-concorso medesimo.

Impugnano quindi il decreto dirigenziale del 30.3.2001, con il quale è stato bandito il concorso, e il successivo decreto del 31.7.2002 di approvazione dell'elenco degli ammessi al corso di formazione professionale, evidenziandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

I ricorrenti premettono di aver in precedenza adito il Giudice ordinario, supponendolo dotato di giurisdizione in materia, e chiedono quindi preliminarmente la rimessione in termini per errore scusabile.

Si è costituita l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso.

Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2005, sentite sul punto le parti, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, ritenendo che sussistano i requisiti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 26, comma 4, legge 1034/71.

DIRITTO

In punto di ricevibilità del ricorso il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la rimessione in termini, stante la configurabilità dell' errore scusabile per obiettiva incertezza sulla spettanza della giurisdizione in materia di concorsi interni, non certo imputabile alla sfera di azione dei ricorrenti (Consiglio Stato, sez. V, 17 luglio 2004, n. 5160).

In punto di ammissibilità del ricorso ritiene il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella causa promossa dagli stessi odierni ricorrenti, che in materia di c.d. concorsi interni, cioè di procedure per l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore (nel caso di specie da B3 a C1), la giurisdizione spetti al Giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Sul punto la Sezione si è pronunciata con recente sentenza (n. 1470 del 2004) alla quale nella presente sede il Collegio si richiama, ciò ai sensi dell'art. 26 legge 1034/71 (c.d. precedente conforme). Il Collegio ritiene tuttavia opportuno riportare di seguito la parte motiva della richiamata sentenza 1470/2004. In essa questa stessa Sezione affermava:

" Sino alla proposizione del ricorso, la giurisprudenza si era assestata su di una linea interpretativa dell'art. 63 del d. lgs. 165/2001 che prevedeva la riserva in favore del giudice amministrativo delle sole procedure concorsuali strumentali all'instaurazione del rapporto di lavoro, con esclusione pertanto di tutte quelle procedure selettive finalizzate allo sviluppo di carriera sia dal punto di vista economico che giuridico, ivi comprese le procedure selettive per la progressione verticale anche se finalizzate al passaggio ad area o categoria superiore. La dibattuta questione è stata tuttavia rimessa in discussione dalla Corte di Cassazione che con sentenza SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403 ha mutato indirizzo interpretativo ponendosi in motivato dissenso rispetto al proprio precedente indirizzo. Il nuovo indirizzo interpretativo è stato peraltro successivamente precisato dalla pronuncia delle SS.UU. 10 dicembre 2003, n. 18886.

La Suprema Corte nella sentenza n. 15403, dopo aver richiamato il proprio precedente orientamento in tema, afferma di doverlo sottoporre a necessaria rimeditazione alla luce del quadro normativo come derivante soprattutto dalle sentenze della Corte Costituzionale succedutesi nel tempo. Senonchè a ben vedere le numerose sentenze del giudice delle leggi, così come richiamate dalla Corte di...

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