Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del

23 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 96 della legge regionale n. 1/2005

  1. Dopo il comma 3 dell'Art. 96 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e' aggiunto il seguente comma:

    3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 105 e 105-ter, al fine di garantire la massima sicurezza delle costruzioni e la pubblica incolumita', qualora dall'individuazione delle zone sismiche e dalla classificazione effettuata dalla giunta regionale ai sensi del comma 3 in base ai criteri generali definiti dai decreti ministeriali di cui al comma 2 derivi il passaggio di una zona da un grado di sismicita maggiore ad uno minore, alle zone interessate dalla diversa classificazione, si applica comunque la normativa tecnica prescritta per la zona a sismicita maggiore

    .

    Art. 2.

    Modifiche all'Art. 102 della legge regionale n. 1/2005

  2. Dopo il comma 1 dell'Art. 102 della legge regionale n. 1/2005 sono aggiunti i seguenti commi:

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 105-ter, le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

    1-ter. La certificazione di cui all'Art. 90, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 non e' necessaria ai fini dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori.

    .

    Art. 3.

    Modifiche all'Art. 105 della legge regionale n. 1/2005

  3. L'Art. 105 della legge regionale n. 1/2005 e' sostituito dal seguente:

    Art.105 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche). - 1. Non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura regionale competente in tutte le zone sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate negli atti di cui all'Art. 96, commi 2 e 3.

    2. Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo, resta fermo l'obbligo di conseguire i necessari titoli abilitativi che possono essere richiesti e rilasciati anche prima dell'autorizzazione di cui al comma 1.

    3. I lavori sono diretti, nei limiti delle rispettive competenze, da professionisti iscritti ai relativi albi.

    4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:

    a) il progetto, in triplice copia debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori;

    b) la dichiarazione di cui all'Art. 107;

    c) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'Art. 105-quinquies, comma 1.

    5. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

    6. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo e' valida anche agli effetti dell'Art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, se effettuata dal costruttore.

    .

    Art. 4.

    Inserimento dell'Art. 105-bis nella legge regionale n. 1/2005

  4. Dopo l'Art. 105 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dall'Art. 3 della presente legge, e' inserito il seguente articolo:

    Art. 105-bis (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale). - 1. Nelle zone di cui all'Art. 105, l'interessato presenta la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente.

    2. La struttura regionale competente verifica i progetti delle opere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 105, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

    3. La verifica sui progetti, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, e' svolta considerando:

    a) l'idoneita' del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;

    b) il rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica;

    c) la congruita' degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

    4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed e' comunicata al richiedente ed al comune subito dopo il rilascio.

    5. Avverso il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 4, e' ammesso il ricorso gerarchico al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

    6. Il ricorso gerarchico puo' essere presentato entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'autorizzazione, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

    7. Salvo quanto previsto al comma 10, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti le quali comportino mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel...

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