Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione

Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 30 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante ´Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adigeª ai sensi del quale il presidente della provincia emana, con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia;

Visto l'Art. 20 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, ´Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civicoª;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 502 di data 17 marzo 2006, avente per oggetto: approvazione dello schema di regolamento' recante: ´Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)ª,

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

  2. Nel prosieguo del presente regolamento la legge provinciale n. 6 del 2005 e' indicata con la denominazione ´legge provincialeª.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  3. I beni di uso civico come definiti dall'Art. 1, comma 2, della legge provinciale si distinguono in:

    a) ´comunaliª se appartengono alla generalita' degli abitanti di un comune privo di frazioni;

    b) ´frazionaliª se appartengono alla generalita' degli abitanti di una singola frazione.

  4. Per amministrazione competente si intende:

    a) relativamente ai beni comunali di uso civico, il comune o, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione, la circoscrizione di decentramento;

    b) relativamente ai beni frazionali:

    1) l'amministrazione separata di uso civico (ASUC);

    2) ovvero il comune entro il cui territorio amministrativo ricade la frazione, in caso di affidamento dell'amministrazione da parte degli aventi diritto ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge provinciale o in caso di mancanza dell'amministrazione separata;

    3) ovvero la circoscrizione di decentramento, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge provinciale.

    Capo I
    Disciplina per l'effettuazione delle consultazioni

    Art. 3.

    Elenco degli aventi diritto al voto

  5. L'ASUC forma, conserva ed aggiorna ogni anno l'elenco degli aventi diritto al voto, costituito da:

    a) i maggiorenni di ogni nucleo familiare residenti nella frazione;

    b) i Capofamiglia o loro delegati nel caso in cui lo statuto, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, della legge provinciale abbia limitato il voto ai Capofamiglia o loro delegati.

  6. Ai sensi dell'Art. 2, comma 5, della legge provinciale il Capofamiglia coincide con l'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe comunale salvo che lo stesso conferisca delega ad altro membro maggiorenne dello stesso nucleo familiare ad esercitare il diritto di voto.

  7. La delega e' conferita con atto sottoscritto in presenza del segretario dell'ASUC; la delega attribuisce al delegato unicamente l'elettorato attivo rimanendo in Capo al Capofamiglia l'elettorato passivo ed e' valida limitatamente alla consultazione per la quale la delega stessa e' conferita; l'elenco degli aventi diritto al voto e' conseguentemente aggiornato in base alle deleghe presentate.

  8. L'ASUC aggiorna in via straordinaria l'elenco di cui al comma 1 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per ogni singola consultazione, tenendo conto delle eventuali deleghe pervenute entro tale data.

    Art. 4.

    Disposizioni generali

  9. Per tutte le consultazioni degli aventi diritto al voto previste dalla legge provinciale, il voto e' espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

  10. Per gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle consultazioni l'ASUC, previa intesa con il comune, acquisisce dal medesimo i dati strettamente necessari alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'Art. 3 nonche' si avvale dei mezzi, dei materiali e della struttura organizzativa del comune cui appartiene.

  11. Gli oneri, finanziari per lo svolgimento di tutte le consultazioni previste dalla legge provinciale sono posti a carico del bilancio dell'ASUC.

    Sezione I
    Disposizioni per l'elezione del comitato e per la convalida degli
    eletti

    Art. 5.

    Elettorato attivo e passivo

  12. Sono elettori del comitato ed eleggibili i maggiorenni iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a).

  13. Ove previsto, dallo statuto ai sensi dell'Art. 2, comma 1, della legge provinciale, sono elettori del comitato ed eleggibili i Capofamiglia iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b) ferma restando la facolta' di delega esercitabile nei limiti e con le modalita' di cui all'Art. 3, comma 3, del presente regolamento.

  14. Non e' consentita la presentazione di liste ufficiali di candidati. L'eventuale presentazione di liste non ufficiali di candidati non puo' comunque comportare limitazione al diritto di elettorato passivo previsto dai commi 1 e 2.

    Art. 6.

    Indizione della consultazione

  15. Il sindaco ai sensi dell'Art. 8, comma 1 della legge provinciale con unico provvedimento indice la consultazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del nuovo comitato e, sentito il presidente uscente dell'ASUC, stabilisce la data e' gli orari della consultazione medesima da svolgersi entro e non oltre il termine di scadenza del comitato in carica.

  16. Il sindaco dispone l'immediata pubblicazione all'albo dell'ASUC del provvedimento di indizione della consultazione, riportante la data e gli orari della consultazione, i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di componente del comitato, le modalita' della votazione e quelle per la consultazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

    Art. 7.

    Il seggio elettorale

  17. Non oltre il settimo giorno antecedente a quello fissato per l'elezione del comitato il sindaco costituisce il seggio elettorale, composto dal sindaco con funzioni di presidente e da almeno due scrutatori scelti fra gli aventi diritto al voto; le funzioni di segretario del seggio sono svolte dal segretario dell'AUC; il sindaco ed il segretario possono delegare i rispettivi compiti ad altri, purche' residenti nel comune. Il presidente nomina un vicepresidente del seggio, scelto fra gli scrutatori; durante la votazione devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio fra cui il presidente od il vicepresidente.

    2 Il giorno fissato per la votazione il sindaco fa allestire nella frazione, o nella sede del comune, se nella frazione non ci fossero sale adeguate, una sala idonea per lo svolgimento delle operazioni elettorali; la sala deve essere munita di un numero sufficiente di tavoli, sedie, urne, penne o matite copiative, materiali di cancelleria, cabine o angoli che assicurino la segretezza del voto. Una copia dell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere disponibile nella sala della, votazione; all'interno della sala non e' ammessa alcuna forma di indicazione di voto.

  18. Il comitato stabilisce di volta in volta, in, occasione di ogni consultazione degli aventi diritto al voto, l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti del seggio elettorale, in misura comunque non superiore ai compensi stabiliti per l'elezione degli organi comunali.

  19. Nel caso in cui gli aventi diritto al voto siano piu' di 800, il sindaco puo' costituire piu' seggi elettorali ed allestire piu' sale per la votazione; in tal caso, il seggio presieduto dal sindaco o dal suo delegato funge da ufficio centrale e si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione degli organi comunali.

    Art. 8.

    Le operazioni di voto

  20. La scheda per la votazione consiste in un foglio riportante la denominazione dell'ASUC e del comune al quale la medesima appartiene, la data della consultazione; il timbro dell'ASUC o del comune, nonche' un adeguato spazio entro il quale esprimere il voto contenente un numero di righe pari al numero dei componenti del comitato da eleggere.

  21. All'ora fissata per l'inizio delle operazioni di voto, il presidente verifica che il seggio elettorale sia costituito regolarmente e al completo, che la sala sia idonea e dotata di tutto quanto occorre e che al seggio sia stato consegnato un numero di schede sufficienti.

  22. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano; un membro del seggio ne accerta l'identita' personale richiedendo, se necessario, di esibire un idoneo documento di identificazione ed un altro membro del seggio consegna loro la scheda di votazione e la penna o la matita copiativa.

  23. Per l'espressione del voto l'elettore puo' utilizzare solo la penna o la matita copiativa consegnatagli dal membro del seggio.

  24. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sulla scheda il cognome e nome delle persone prescelte in numero non superiore a quello dei componenti del comitato da eleggere; nell'avviso di convocazione possono essere previsti altri modi di espressione del voto purche' idonei ad individuare la volonta'...

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